E’ indubbio che un ruolo importante nel processo di integrazione degli alunni con abilità diverse è svolto dall’ insegnante di sostegno. In questo senso è il PEI (Piano educativo individualizzato), che determina la programmazione e il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Il PEI, pertanto,essendo parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe rappresenta il punto di riferimento per il docente di sostegno. Il Miur è intervenuto su tale rapporto con un’utile scheda che qui si riporta.
ECCO LA SCHEDA DEL MIUR
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica e l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.
Link utili: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita
FAQ
Chi è il docente per il sostegno?
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.
Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità?
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.
Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità?
È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.
Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità?
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001).
Quale è il ruolo degli enti locali?
L’integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli “operatori di assistenza” e “addetti alla comunicazione” sono figure professionali, nominate dagli Eni Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia. Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam). Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.
Cos’è il piano educativo individualizzato o PEI?
Il PEI – Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:
- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.
In che modo il POF (Piano dell’Offerta Formativa) di una scuola tiene conto anche degli alunni con disabilità?
Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del POF dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva.
Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro…)?
Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze… Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all’insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. .
Cosa sono i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, GLHI e GLH?
In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo L’espressione GHL, Gruppo di Lavoro sull’Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l’insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell’Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori..
Cosa sono i centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole?
Rete territoriale, pubblica di Centri per gli ausili permanente con il compito di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica. Nata con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità), distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili. Sul territorio nazionale sono funzionanti al momento 100 Centri Territoriali di Supporto. Per sostenere i CTS, il Ministero prevede incontri di formazione e di discussione con i referenti regionali per la disabilità e con gli operatori dei singoli Centri. Il referente dei CTS può essere contattato sia dal Dirigente Scolastico sia dalla famiglia, sia dai docenti stessi. L’elenco dei CTS è presente sul sito internet alla pagina;
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione4_5.shtml#cts
Alunni disabili impossibilitati alla frequenza
Ai minori con handicap soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.
Riferimenti normativi: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9.
Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?
Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione., Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01 solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l’art 15 dell’O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:
- uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
- uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.
Cos’è la Programmazione Differenziata?
Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.
Cosa sono i DSA?
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare le Linee Guida del MIUR alla pagina http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
Cos’è il PDP – piano didattico personalizzato? Quando si attua?
È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:
- Dati anagrafici
- Tipologia del disturbo
- Attività didattiche individualizzate
- Attività didattiche personalizzate
- Strumenti compensativi
- Misure dispensative
- Forme di verifica e valutazione personalizzata
Cosa sono gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA?
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.
Quali sono le misure dispensative per gli alunni con DSA?
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.