PTOF, POTENZIAMENTO, NUOVO CCNL: ATTENZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’

NONOSTANTE LA GESTIONE DEI POSTI DI POTENZIAMENTO RISALGA ORMAI ALL’A.S. 2016/2017, NON NON POSSIAMO NON SOTTOLINEARE CHE SPESSO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SI INCORRE ANCORA IN UNA DIFFUSE CONFUSIONE SIA NELL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DA UTILIZZARE SUL POTENZIAMENTO, SIA NELL’INDICAZIONE DI TALI POSTI E DELLA GESTIONE DEGLI STESSI NEL PTOF DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER NON PARLARE, POI, ANCHE DELLA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI UTILIZZATI SU TALI POSTI.

IL CCNL 2016/2018, INOLTRE, HA APPORTATO ULTERIORI MODIFICHE ALLA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO (E DEI DOCENTI, QUINDI, UTILIZZATI SU TALI POSTI), PER CUI NECESSITANO ALCUNE PRECISAZIONI:

  1. PRIMA DI TUTTO, E NON CI STANCHIAMO MAI DIRLO (MA QUANDO I DIRIGENTI SCOLASTICI VORRANNO CAPIRLO …???) NON ESISTONO DOCENTI TITOLARI DI POTENZIAMENTO; NE’ TANTO MENO, OCCORRE PROCEDERE ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI STESSI DOCENTI ATTRIBUENDO TALE FUNZIONE AGLI ULTIMI “ARRIVATI” A SCUOLA, COME SPESSO ACCADE E COME SPESSO I DIRIGENTI SCOLASTICI FANNO.
  2. SPESSO I DOCENTI UTILIZZATI SULLE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO SONO SOTTOPOSTI AD ESSERE UTILIZZATI SU ORARIO FLESSIBILE (C’È QUALCUNO CHE PROTESTA PERCHÉ COSTRETTO AD ESSERE “REPERIBILE” OGNI GIORNO AD OGNI ORA) E TALVOLTA SONO ABILITATI PER UNA MATERIA CHE NELLA SCUOLA IN CUI PRESTANO SERVIZIO NON ESISTE NEMMENO.I DOCENTI “POTENZIATI” SONO IN REALTÀ ALQUANTO FRUSTRATI: NON HANNO UNA CATTEDRA, NON POSSONO CREARE LEGAMI CON LE CLASSI PERCHÉ, SE DEVONO FARE SUPPLENZE ORARIE, SONO DI PASSAGGIO; PRESENTANO PROGETTI, ARMATI DELLA PIÙ BUONA VOLONTÀ, CON POCHE SPERANZE DI VEDERLI REALIZZATI DATO CHE, A POCHI MESI DALLA FINE DELLE LEZIONI, È DIFFICILE PIANIFICARE QUALCOSA DI SERIO E DUREVOLE. POCHI HANNO QUALCHE CHANCE DI RIMANERE NELLA SCUOLA CUI SONO STATI PROVVISORIAMENTE DESTINATI: LA MAGGIOR PARTE DOVRÀ PARTECIPARE ALLA MOBILITÀ SU BASE INTERPROVINCIALE, RISCHIANDO DI ALLONTANARSI DALLA PROPRIA CITTÀ, COSTRETTI CONTINUAMENTE AL PUBBLICO “ARBITRIO” DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. INSOMMA, COSI’ POSTA LA QUESTIONE, IL POTENZIAMENTO, FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA LEGGE 107, TANTE VOLTE “INVOCATO” DAL SISTEMA SCOLASTICO, E SEMPRE AUSPICATO DAGLI STESSI DIRIGENTI, DIVENTA UN “GHETTO” DOVE COLLOCARE “GLI INDESIDERATI” E SPESSO “COME COLORO CHE SONO MENO PREPARATI”.
  3. IL DOCENTE DI POTENZIAMENTO LUNGI DALL’ESSERE CONSIDERATA UNA RISORSA, DIVENTA UN “PESO” E DI CUI SI PERDONO LE TRACCE NEI PTOF CON INDICAZIONI GENERICHE E SPESSO “COPIA E INCOLLA” DI ANNI PRECEDENTI E/O, COME ABBIAMO AVUTO MODO DI VERIFICARE, DI PTOF DI ALTRE SCUOLE.
  4. A QUANTO DETTO, DOBBIAMO EVIDENZIARE CHE DA QUEST’ANNO, ALLA LUCE DEL NUOVO CCNL 2016/2018, SARÀ NECESSARIO INDIVIDUARE ED ESPLICITARE NEL PTOF LA STRETTA CORRELAZIONE  TRA LE ATTIVITÀ DEI DOCENTI (EDUCATIVA, DIDATTICA, PROGETTUALE ED ORGANIZZATIVA) ED IL RELATIVO ORARIO DI LAVORO. NON E’ PIU’ POSSIBILE FAR RICORSO ALLE “DESUETE E ABUSATE” INDICAZIONI GENERICHE. QUESTO  POICHÉ LA REALIZZAZIONE DEL PTOF AVVIENE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA, PER CUI  DOVRANNO ESSERE CHIARAMENTE ESPLICITATI I CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE DEFINITI NEL QUADRO DEGLI OBIETTIVI GENERALI PERSEGUITI DAL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DAGLI INDIRIZZI DELINEATI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.
  5. PER MEGLIO CHIARIRE, RIPORTIAMO LA NUOVA FORMULAZIONE  DELLA FONTE CONTRATTUALE ”  (artt. 27-28 del CNL 2016/2018):
    Art. 27
    Profilo professionale docente
    1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativorelazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola. 

    Art. 28
    Attività dei docenti
    1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 2017, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
    2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
    3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
    4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del D.L.vo 165/2001

  6. POSTA IN QUESTO MODO LA QUESTIONE, IL PTOF DOVRÀ TRACCIARE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ CHE SVOLGONO I DOCENTI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO O ORGANIZZATIVE. IL NUOVO CONTRATTO SI RICHIAMA ALLA FONTE NORMATIVA CONTENUTA NELLA LEGGE 107, COMMA 5 ED HA LO SCOPO DI MARCARE UN CONFINE NETTO TRA LE ORE PROGRAMMATE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DELINEATE NEL PTOF E QUELLE EVENTUALI NON PROGRAMMATE DESTINATE ALLE SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI (COMMA 85). IN QUESTO MODO, NON E’ DETTO E NON VI OBBLIGO DI EFFETTUARE SUPPLENZE, ANCHE FINO A 10 GIORNI, SE LE ATTIVITA’ SONO BEN DELINEATE NEL PTOF E ORGANIZZATE IN MODO FUNZIONALE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA. D’ALTRA PARTE  È BENE TENER PRESENTE CHE LA LEGGE 107, AL COMMA 85, ALLORCHÉ PREVEDE CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO POSSA EFFETTUARE LE SOSTITUZIONI FINO A 10 GIORNI CON IL PERSONALE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA, SEGNALA ANCHE L’ESIGENZA CHE CIÒ AVVENGA “TENENDO CONTO DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL COMMA 7”, CIOÈ SALVAGUARDANDO LA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA. 

    IN SOSTANZA LA LEGGE, PUR PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I DOCENTI DEL POTENZIAMENTO PER SUPPLENZE IN CASO DI ASSENZE FINO A 10 GIORNI, INDICA ANCHE LA NECESSITÀ DI GARANTIRE COMUNQUE LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PTOF. IN QUESTO SENSO, E PER QUANTO GIÀ DETTO IN PRECEDENZA RIGUARDO ALLA SOSTITUIBILITÀ DEI DOCENTI CHE COPRONO POSTI DI POTENZIAMENTO, SAREBBE QUANTO MAI OPPORTUNO CHE FOSSE IL MIUR A FORNIRE OGNI CHIARIMENTO UTILE A EVITARE INTERPRETAZIONI RESTRITTIVE DELLE NORME CHE AVREBBERO RIFLESSI PESANTI E DI SEGNO NEGATIVO SULLA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA.

    CON LA NOTA PROT. 24306 DEL 1^ SETTEMBRE 2016 (ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SUPPLENZE): “I POSTI DI POTENZIAMENTO NON POSSONO ESSERE COPERTI CON PERSONALE TITOLARE DI SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE , AD ECCEZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE EVENTUALMENTE ASSEGNATE AL DOCENTE DI POTENZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PROPRIO ORARIO”.

    CON LA C.M. 11729/29 APRILE 2016 SULL’ORGANICO DI DIRITTO CHE COSÌ RECITA: “SI RAMMENTA CHE NELL’AMBITO DEL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NON SONO PREVISTE SOSTITUZIONI, AD ECCEZIONE, PER LE ORE STRETTAMENTE NECESSARIE E SOLO IN CASO DI ASSENZE SUPERIORI A 10 GIORNI, DELLE SITUAZIONI DI SDOPPIAMENTO DI CLASSI O DI SINGOLI INSEGNAMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE CURRICULARE PREVISTE DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE”.

  7. UTILIZZO DEI DOCENTI DI POTENZIAMENTO PER COPRIRE SPEZZONI ORARIO FINO A SEI ORE 

    ALCUNI DIRIGENTI SCOLASTICI – MA ANCHE QUALCHE UST – RITENGONO CHE GLI SPEZZONI FINO A SEI ORE POSSANO ESSERE AFFIDATI AI DOCENTI DI POTENZIAMENTO (NEI CASI IN CUI LO SPEZZONE SIA RICONDUCIBILE ALLA LORO STESSA CLASSE DI CONCORSO), CON CIÒ RIDUCENDO DI FATTO LE RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. TALE COMPORTAMENTO CONTRASTA CON LE INDICAZIONI MIUR FORNITE NELLA NOTA PROT. 19990 DEL 22 LUGLIO 2016 SULL’ORGANICO DI FATTO, NELLA QUALE ESPLICITAMENTE SI AFFERMA CHE GLI SPEZZONI FINO A SEI ORE VANNO ASSEGNATI IN AGGIUNTA ALL’ORARIO DI CATTEDRA A DOCENTI DELLA SCUOLA CHE SIANO DISPONIBILI AD ACCETTARLI.

    SOSTITUZIONE DEL DOCENTE DI POTENZIAMENTO ASSENTE 
    LA NOTA MIUR 2852 DEL 5 SETTEMBRE 2016 AFFERMA CHE SI PUÒ RICORRERE ALLA NOMINA DEL SUPPLENTE SOLO PER LA SOSTITUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE CURRICOLARI. IN ALTRE DUE OCCASIONI IL MIUR SI ERA GIÀ ESPRESSO SULLA QUESTIONE: RITENIAMO PROPRIO  CHE QUEST’ULTIMA FORMULAZIONE SIA QUELLA CHE OFFRE MAGGIORI SPAZI INTERPRETATIVI AL FINE DI RICONDURRE ALL’AMBITO DELLE “ATTIVITÀ DI CARATTERE CURRICOLARE PREVISTE DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA” TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE CHE PREVEDANO LA PRESENZA DEGLI ALUNNI, ANCHE OLTRE L’ORARIO STRETTAMENTE PREVISTO DAGLI ORDINAMENTI. FORNIAMO  ALCUNI ESEMPI DI CASI NEI QUALI SI PUÒ RICORRERE ALLA NOMINA DI UN SUPPLENTE: 

    • ASSENZA DI UN DOCENTE DI POTENZIAMENTO DELLA PRIMARIA UTILIZZATO PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO A TEMPO PIENO DI UNA CLASSE
    • ASSENZA DI UN DOCENTE DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO IN CLASSE PERCHÉ HA PRESO IL POSTO DEL “VICARIO”
    • ASSENZA DI UN DOCENTE DI POTENZIAMENTO CHE COPRE PER SEI ORE IL POSTO DEL DOCENTE PARZIALMENTE ESONERATO PER SVOLGERE FUNZIONI DI STAFF (IN QUESTO CASO OVVIAMENTE LA SOSTITUZIONE È PER SEI ORE)
    • ASSENZA DI UN DOCENTE DI POTENZIAMENTO COINVOLTO IN ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO ORGANIZZATE PER GRUPPI DI ALUNNI (CLASSI APERTE)
    • ASSENZA DI UN DOCENTE IMPEGNATO IN PROGETTI DI RECUPERO/ PREVENZIONE DISPERSIONE, ECC. CHE SI EFFETTUANO CON GLI STUDENTI, ANCHE IN ORARIO AGGIUNTIVO
    • ASSENZA DI UN DOCENTE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI ANCHE OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO

    SE NEI CASI SOPRA DESCRITTI LA SOSTITUZIONE NON VI FOSSE, SI FINIREBBE PER COMPROMETTERE INEVITABILMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E SVOLTE, MEDIANTE L’UTILIZZO DEI POSTI DI POTENZIAMENTO, IN ORARIO AGGIUNTIVO A QUELLO CURRICOLARE. CON BUONA PACE DI QUELL’AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CHE COSTITUISCE LA FINALITÀ ESPLICITA ASSEGNATA DALLA LEGGE ALL’ORGANICO POTENZIATO.

    8. IMPIEGO DEL DOCENTE IN ALTRO ORDINE E GRADO DI SCUOLA 
    È ANCORA IL COMMA 85 DELLA LEGGE 107, INFINE, A PREVEDERE CHE IL PERSONALE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA “OVE IMPIEGATO IN GRADI DI ISTRUZIONE INFERIORI CONSERVA IL TRATTAMENTO STIPENDIALE DEL GRADO DI ISTRUZIONE DI APPARTENENZA”. SULLA QUESTIONE, GIÀ PROPOSTASI LO SCORSO ANNO CON CASI DI DOCENTI DELLE SUPERIORI MANDATI A FAR SUPPLENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, RICORDIAMO CHE LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SUPPLENZE (NOTA MIUR 24306 DEL 1/9/2016)  PRECISANO CHE L’UTILIZZO PER SUPPLENZE IN ALTRO ORDINE E GRADO POSSA AVVENIRE SOLO QUALORA IL DOCENTE “SIA IN POSSESSO DEL PREVISTO TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO

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