PERMESSI PER LA FORMAZIONE : DEVONO ESSERE CONCESSI E NON POSSONO ESSERE RIFIUTATI

A SEGUITO DI ARTICOLI APPARSI SU RIVISTE SPECIALIZZATE SU TEMATICHE SCOLASTICHE E DELLO SVOLGIMENTO DI NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE  ORGANIZZATI SIA DALLE SCUOLE CHE DA ENTI ACCREDITATI DAL MIUR CI E’ STATO CHIESTO DI FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU TALE ARGOMENTO.

CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA O DAL MIUR: 

Qui giova ricordare che non vi è, nemmeno dopo l’entrata in vigore del PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE, alcun obbligo per i docenti di frequentare corsi di formazione e, fra l’altro, è caduta anche nel dimenticatoio la “mai chiarita questione” relativa alla “opportunità” di conseguire i crediti formativi per il personale della scuola. L’attività di formazione diventa obbligatoria solo se deliberata dal COLLEGIO DEI DOCENTI. Ove ciò accada, si DEVE EVIDENZIARE  CHE LE ORE DI FORMAZIONE DEVONO ESSERE POSTE A CARICO DELLE ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, MOTIVO PER CUI, OVE SIANO STATE SUPERATE PER ESEMPIO LE 80 ORE PREVISTE NELLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA’, EX ART.29 DEL CCNL, LE ORE DI FORMAZIONE, DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PUR DIVENENDO  OBBLIGATORIE DEVONO ESSERE DECURTATE DALLE ORE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO OVVERO ESSERE RETRIBUITE CON ONERI A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO, SE IL DOCENTE HA GIA’  ESAURITO L’OBBLIGO DELLE 80 ORE.

PERMESSI PER INIZIATIVE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ENTI E SOGGETTI ACCREDITATI MIUR:

IL PERSONALE DELLA SCUOLA CHE DEVE CHIEDERE GIORNI DI PERMESSO PER FREQUENTARE TALI CORSI DEVE FAR RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART.1, COMMA 10, DEL CCNL SCUOLA DEL 19 APRILE 2018. LA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE E’ MOLTO PRECISA IN PROPOSITO E STABILISCE CHE SI HA DIRITTO A CINQUE GIORNI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE, LIBERAMENTE SCELTE,CON L’ESONERO DAL SERVIZIO E CON SOSTITUZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLE SUPPLENZE BREVI VIGENTE NEI DIVERSI GRADI SCOLASTICI (PIU’ CHIARO DI COSI’……). IN TAL SENSO, E’ ILLEGITTIMO IL RIFIUTO DEL DIRIGENTE A CONCEDERE TALE “DIRITTO INVIOLABILE AL PERSONALE DELLA SCUOLA”