FINALMENTE DOPO OLTRE 45 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA, CHE PREVEDEVA APPUNTO UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE DISCIPLINASSE IL CONFERIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA E L’ACCESSO ANTICIPATO ALLA PENSIONE CON LA COSIDDETTA “QUOTA 100”, FINALMENTE IL 28 GENNAIO TALE PREVISTO PROVVEDIMENTO E’ STATO PUBBLICATO IN G.U.-ECCO IL TESTO DecretoLegge4-19–
PER QUANTO ATTIENE, PERTANTO, ALLA RIFORMA DELLA LEGGE FORNERO E ACCESSO ANTICIPATO ALLA PENSIONE, GLI ARTICOLI DEL D.L. SONO:
14- Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
15 – Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
20 – Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
21 – Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare
compartecipate dal datore di lavoro
22 – Fondi di solidarietà bilaterali
23 – Anticipo del TFS
24 – Detassazione TFS
25 – Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
26 – Fondo di solidarietà trasporto aereo
IL PERSONALE DELLA SCUOLA INTERESSATO ALL’ACCESSO ANTICIPATO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, POTRÀ PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO PER ESSERE COLLOCATO A RIPOSO DAL 1.9.2019. ECCO LA CIRCOLARE DELL’INPS: INPS Circolare numero 11 del 29-01-2019
AI FINI DELL’ACCESSO OCCORRE ESSERE IN POSSESSO AL 31 DICEMBRE 2019:
– DEI REQUISITI QUOTA 100 (ART. 14 COMMA 7)
– DEI REQUISITI VIGENTI NEL 2018 PER LA PENSIONE ANTICIPATA (ART. 15 COMMA 4)
– DEI REQUISITI OPZIONE DONNA (ART. 16 COMMA 3)
IL DECRETO, INOLTRE, INTERESSA PURE I LAVORATORI PRECOCI (ART. 17) E CONTIENE LA PROROGA DELL’APE SOCIALE (ART. 18).
IL MIUR, D’INTESA CON L’INPS, SI SPERA, DEVE PUBBLICARE AL PIU’ PRESTO LA CIRCOLARE CON CUI DETTERA’ LE ISTRUZIONI AGLI UFFICI PER LE PROCEDURE RELATIVE SIA ALLA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CHE ALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI COMPETENZA DEGLI STESSI UFFICI.
VEDIAMO ORA LE NORME CONTENUTE NEL D.L. CHE RIGUARDANO LA PREVIDENZA:
PENSIONE ANTICIPATA E DI VECCHIAIA:
CONFERMATA LA MODIFICA ALLA LEGGE FORNERO PER LA PENSIONE ANTICIPATA. INFATTI, PER L’ANNO 2019 NON SONO AGGIUNTI I 5 MESI PREVISTI PER LE MUTATE ASPETTATIVE DI VITA, PERTANTO I REQUISITI RESTANO COME NEL 2018- IN TALE SENSO ANCHE PER IL 2019 SI POTRA’ CESSARE CON:
– DONNE ANNI 41 E MESI 10;
– UOMINI ANNI 42 E MESI 10.
IL PERSONALE DELLA SCUOLA CHE NON HA POTUTO A DICEMBRE PRODURRE DOMANDA DI CESSAZIONE A CAUSA DELLA LEGGE FORNERO CHE PREVEDEVA UNA ANZIANITA’ MAGGIORE DI 5 MESI, POTRANNO, ORA, ENTRO IL 28 FEBBRAIO PRODURRE DOMANDA DI CESSAZIONE DAL 1.9.2019 PER COMPIUTA ANZIANITA’ DI SERVIZIO
PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA SI AGGIUNGONO INVECE I 5 MESI PER CUI PER UOMINI E DONNE É FISSATA IN ANNI 67.
IMPORTANTE CONFERMA PER I DIPENDENTI DELLA SCUOLA: E’ CONFERMATO CHE LA FINESTRA UNICA PER ESSERE COLLOCATO A RIPOSO È IL 1 SETTEMBRE 2019 OVE SI CONSEGUANO I PREVISTI REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 1, COMMA 7).
PASSIAMO ALLA COSIDDETTA “QUOTA 100”:
TALE ISTITUTO HA CARATTERE SPERIMENTALE ED HA LA DURATA DI TRE ANNI: 2019, 2020 E 2021.
I REQUISITI MINIMI RICHIESTI SONO UN’ETÀ DI 62 ANNI E UN’ANZIANITÀ DI 38 ANNI.
ATTENZIONE: SI PRECISA CHE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA TALI REQUISITI “VIRTUALMENTE CONTEGGIANDO ANCHE I MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019” SI DEVONO MATURARE ENTRO IL 31 DICEMBRE (ENTRO IL 31/12/19 PER CESSARE CON ANTICIPO IL 1/9/2019).
PER GLI ALTRI INVECE:
– TRE MESI DOPO AVER ACQUISITO I REQUISITI PER I DIPENDENTI PRIVATI;
– SEI MESI DOPO AVER ACQUISITO I REQUISITI PER I DIPENDENTI PUBBLICI.
LA PENSIONE NON È CUMULABILE COL LAVORO DIPENDENTE FINO A QUANDO IL PENSIONATO NON MATURA L’ETÀ CHE GLI AVREBBE FATTO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI VECCHIAIA.
PER QUANTO ATTIENE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA/TFR ESSA VIENE CONGELATA FINO A QUANDO IL PENSIONATO NON MATURA I REQUISITI PREVISTI DALLA FORNERO. DA QUEL MOMENTO DECORRE IL TEMPO DI ATTESA PREVISTO DALLE NORME VIGENTI, DI REGOLA DUE ANNI. LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI POSSONO, PERO’, STIPULARE CONVENZIONI CON LE BANCHE PER ANTICIPARE IL PAGAMENTO.
OPZIONE DONNA
RESTA VIGENTE LA POSSIBILITA’ DI CESSARE DAL SERVIZIO CON IL CALCOLO INTERAMENTE CONTRIBUTIVO ALLE LAVORATRICI DIPENDENTI NATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1960
AL REQUISITO DELL’ETÀ, 58 ANNI, BISOGNA AGGIUNGERE UN’ANZIANITÀ DI ALMENO 35 ANNI.
OVVIAMENTE I REQUISITI 58 E 35 DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2018.
PER QUANTO CI RIGUARDA, IN OGNI CASO RITENIAMO CHE TALE POSSIBILITA’, PUR SE IN MISURA INFERIORE RISPETTO AGLI ANNI DECORSI, NON CONSENTE DI ACCEDERE A UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO ADEGUATO RISPETTO AL SERVIZIO PRESTATO
APE SOCIALE
VIENE PROROGATA PER CHI MATURA I REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019.
BUONUSCITA / TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’ART. 24 STABILISCE CHE PER CHI VA IN PENSIONE CON QUOTA 100 IL PERIODO DI ATTESA SCATTERÀ DOPO AVER MATURATO I REQUISITI PREVISTI DALLA RIFORMA FORNERO.
A CHI CESSA CON QUOTA 100 É DATA FACOLTÀ DI CHIEDERE UN ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE RICORRENDO AD UN PRESTITO BANCARIO PER CUI SARÀ STIPULATA UNA CONVENZIONE CON LE BANCHE.
RISCATTI
L’ART. 20 INTRODUCE ALCUNE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCATTI.
RISPETTO ALLE “FUORVIANTI” NOTIZIE IN MATERIA DI PENALIZZAZIONI CON L’ANTICIPO PENSIONISTICO A QUOTA 100 (ANCHE A CAUSA, INVERO, DI DICHIARAZIONI E BOZZE DI PROVVEDIMENTO CIRCOLATE SUI MEDIA) OCCORRE CHIARIRE UNA VOLTA PER TUTTE CHE NON VI E’ ALCUNA PENALIZZAZIONE PREVISTA NEL TESTO DEL D.L.
OVVIAMENTE, E’ CHIARO CHE UN TRATTAMENTO DI PENSIONE CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI È INFERIORE A QUELLA CON 42-43 ANNI CHE DEVE AVERE CHI MATURA I REQUISITI FORNERO. QUINDI, NON TAGLI MA UN TRATTAMENTO COMMISURATO A 38 ANNI (OVVERO PIU’ ANNI SE IN POSSESSO) RISPETTO A QUELLO CHE SI SAREBBE CONSEGUITO RESTANDO IN SERVIZIO. MA E’ STATO SEMPRE COSI’, PER CUI LE NOTIZIE DIFFUSE SONO ASSOLUTAMENTE FALSE.
A DIRE IL VERO, UN ASPETTO CHE NESSUNO HA SOTTOLINEATO, E’ QUELLO RELATIVO ALLE RISORSE DISPONIBILI PER SOSTENERE LA SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA PENSIONE PER CHI USUFRUISCE DELLE NUOVE NORME. INFATTI, NEL 2019 NON E’ POSSIBILE SUPERARE IL FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO. IN SOSTANZA NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE TUTTE LE RICHIESTE DI QUANTI POSSIEDONO I REQUISITI, SE LE RISORSE PREVISTE E IL NUMERO DELLE DOMANDE PRODOTTE SUPERANO L’AMMONTARE DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO. D’ALTRA PARTE, IL D.L. NON DISCIPLINA NEMMENO LE MODALITA’ , OVE SI VERIFICHI TALE SITUAZIONE, ATTRAVERSO CUI SARANNO “GRADUATE” LE DOMANDE DI CESSAZIONE USUFRUENDO DELLE NUOVE REGOLE.