IL MIUR HA PREDISPOSTO E PUBBLICATO IL DECRETO CON CUI SI REGOLAMENTA L’INDIZIONE DEI BANDI DA PARTE DELLE UNIVERSITA’ PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.
PROCEDIAMO AD UNA ANALISI DELLE NORME CONTENUTE NEL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE:
TITOLI DI ACCESSO PER CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA:
A) abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
B) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
TITOLI DI ACCESSO PER CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:
A) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso CON L’AGGIUNTA DEI 24 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
B) In prima applicazione costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. QUINDI ANCHE SENZA IL POSSESSO DEI 24 CFU.
PER COLORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLE CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNANTE TECNICO PRATICO – E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI, PURCHE’ IN POSSESSO DI:
C) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (quindi anche diploma di secondo grado che dà titolo all’accesso alle rispettive classi di concorso) ( I CFU SARANNO NECESSARI DALL’A.S. 2024/2025)
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;
Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito. Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- . siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
PROVE D’ESAME:
TEST PRELIMINARE: costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
E’ ammesso alla prova SCRITTA un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi
IL MIUR DOVRA’ ORA EMANARE SOLO IL DECRETO AUTORIZZATIVO IN RELAZIONE AI POSTI ASSEGNANTI A CIASCUNA UNIVERSITA’.
ECCO IL DECRETO: MIUR DCECRETO SOSTEGNO 2019