PUBBLICATA LA SENTENZA DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 20 FEBBRAIO 2019
IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE CHE IL TITOLO DI STUDIO DEL DIPLOMA MAGISTRALE ANTE 2001/2002 NON HA VALORE ABILITANTE E, PER L’EFFETTO, NON CONSENTE L’ISCRIZIONE IN GAE.
LA VI SEZIONE DEL PREDETTO ORGANO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CON L’ORDINANZA DEL 4 DICEMBRE, CON CUI AVEVA RICHIESTO UN RIESAME IN SEDE GIURISDIZIONALE DELLA DECISIONE ASSUNTA DALLO STESSO ORGANO NEL NOVEMBRE 2017, AVEVA FATTO PRESAGIRE UNA POSSIBILE VIA DI USCITA IN ORDINE ALLA POSSIBILITA’ PER I RICORRENTI DI RESTARE NELLE GAE E GODERE DEI CONSEGUENTI BENEFICI DI IMMISSIONE IN RUOLO E DI SUPPLENZA ANNUALE.
ORA, IL 20 FEBBRAIO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO FILIPPO PATRONI GRIFFI, HA RIBADITO LA PIENA LEGITTIMITA’ DEI PRINCIPI STATUITI DALLO STATO ORGANO DI GIUSTIZIA NEL NOVEMBRE DEL 2017.
IN SOSTANZA IL CONSIGLIO DI STATO HA PRECISATO:
- L’ANNULLAMENTO DEL D.M. 235 DEL 2014, CON I CONSEGUENTI EFFETTI SULLE POSIZIONI DI CHI SI TROVAVA IN GAE OVVERO NE AVEVA RICHIESTO L’INCLUSIONE, EFFETTUATO DALLO STESSO CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA DEL 2015 NON TROVA APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI COLORO CHE VANTANO IL POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE ANTE 2001/2002, MA SOLO NEI CONFRONTI DI COLORO CHE HANNO IMPUGNATO CON APPOSITO RICORSO IL D.M. 235;
- IL DIPLOMA MAGISTRALE STESSO, NON HA VALORE ABILITANTE, NEMMENO DOPO L’INDIZIONE DEL CONCORSO RISERVATO STRAORDINARIO DEL 2018, IN QUANTO LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLA PREDETTA PROCEDURA, UNITAMENTE A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, HA VALORE “STRUMENTALE” AL FINE DI APRIRE UNA POSSIBILITA’ DEROGATORIA PER L’ACCESSO AL CONCORSO STESSO E NON PER QUALIFICARLO COME ABILITANTE.– NE’ TANTO MENO, HA PRECISATO SEMPRE LO STESSO ORGANO DI GIUSTIZIA, SI PUO’ AFFERMARE CHE IL CONTENUTO DELLA SENTENZA DEL NOVEMBRE 2017 (OSSIA QUELLA CHE HA SANCITO CHE IL TITOLO NON E’ ABILITANTE) PUO’ ESSERE APPLICATA SOLO PER I RICORSI DEPOSITITATI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA SENTENZA, CIO’ IN QUANTO IL CONTENUTO DELLA STESSA RIGUARDA FATTISPECIE DI RICORSI GIA’ PRODOTTI E CHE ERANO ALL’ESAME DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI (TAR E CONSIGLIO DI STATO)
- L’ULTIMA SPERANZA E’ ORMAI RIPOSTA NELL’ULTIMA UDIENZA PREVISTA IN CORTE DI CASSAZIONE IL 12 MAGGIO 2019. IN TALE SEDE DOVRA’ ESAMINARSI SE IL CONSIGLIO DI STATO NEL SUO PRONUNCIAMENTO DEL 2017 ABBIA DI FATTO TENUTO UN COMPORTAMENTO PREVARICATORE RISPETTO AL POTERE CHE LA COSTITUZIONE HA AD ESSO ASSEGNATO IN MATERIA DI DECISIONI AVENTI VALORE GIURISDIZIONALE.
DA QUANTO DETTO, APPARE ANCORA UNA VOLTA EVIDENTE, CHE LA QUESTIONE POTEVA E PUO’ ESSERE RISOLTA SOLO IN SEDE POLITICA E NON GIA’ NELLE AULE DEI TRIBUNALI PROPRIO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL NOVEMBRE 2017.
IL MINISTRO BUSSETTI NON PUO’ AFFERMARE CHE L’UNICA VIA DI USCITA E’ RAPPRESENTATA DALLA POSSIBILITA’ CONCESSA DI PARTECIPARE AL CONCORSO STRAORDINARIO, PERCHE’ , COME ABBIAMO PIU’ VOLTE SOSTENUTO A TALE CONCORSO SONO DESTINATI SOLO POCHI POSTI E, FRA L’ALTRO, PER MOLTE REGIONI, SOLO A DECORRERE DALL’A.S. 2021/2022.
INSOMMA, COME ABBIAMO SEMPRE DETTO, CAMBIANO I COLORI DELLA POLITICA DA ROSSO A VERDE /GIALLO, MA PER LA SCUOLA NULLA CAMBIA:
VUOI VEDERE CHE DOBBIAMO RIMPIANGERE I GOVERNI “BIANCHI” DELLA PRIMA REPUBBLICA CHE, PUR NELLE DIFFICOLTA’ DEL PAESE, RIUSCIVANO SEMPRE A TROVARE UNA SOLUZIONE ……..
MA SI SA DA DE GASPERI SIAMO ORA GIUNTI A “QUESTI QUA” E GLI EFFETTI SONO SOTTO GLI OCCHI E LE TASCHE DI TUTTI !!!!!!!