DALL’A.S. 2020/2021 SI ATTIVERANNO LE GRADUATORIE PROVINCIALE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE: COSA E’ PREVISTO

A seguito del  Decreto Legge 126/2019, convertito in  Legge 159/2019, dal prossimo anno scolastico, in occasione dell’inserimento e aggiornamento nelle graduatorie di istituto (prevedibilmente maggio/giugno 2020) saranno contestualmente  istituite graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso da utilizzare, dopo che sono state conferite le nomine ai docenti inseriti nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – GAE-  per il conferimento delle supplenze annuali ( 30 giugno oppure 31 agosto). 

Tali graduatorie saranno distinte per classi di concorso e per tipologia di posto. Ciò vuol dire che verrà istituita la specifica graduatoria per posti di sostegno in cui dovranno inserirsi coloro i quali sono in possesso del titolo di specializzazione.  

COME SI PROCEDERA’

L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, OVVERO LA SCUOLA INCARICATA DI GESTIRE TALE PROCEDURA (cosa più probabile), dopo aver proceduto alla nomina sui posti risultati vacanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, e dopo aver conferito le nomine al personale incluso, come detto, nelle GAE, EFFETTUERA’ UN’UNICA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE DI TUTTI I DOCENTI PRESENTI NELLA NEO GRADUATORIA PROVINCIALE – DISTINGUENDO LE NOMINE PER CLASSE DI CONCORSO E TIPOLOGIA DI POSTO. LA CONVOCAZIONE AVVERRA’ PRESSO UNA SEDE INDICATA E, SECONDO IL CALENDARIO PRESTABILITO,  E SI CONFERIRA’ IN UNA SOLA GIORNATA NOMINE ANNUALI SINO AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO.

Gli effetti positivi di tale procedura risiedono nell’evitare l’aleatorietà di conferimento di supplenze annuali, una volta esaurite le GAE, ad aspiranti di SECONDA E TERZA FASCIA DI ISTITUTO che, per il solo fatto di aver scelto una scuola in occasione della presentazione della domanda di inclusione/aggiornamento delle graduatorie di istituto, si vedevano conferite nomine annuali pur vantando  un punteggio inferiore ad altri aspiranti che “non avevano avuto la fortuna” di aver indicato tale scuola nella domanda.  Ma non solo, tale procedura renderà più veloci e trasparenti le nomine (tutti saranno in grado di sapere chi è stato nominato, con quale punteggio e quale sede è stata assegnata).
Le convocazioni saranno effettuate in ordine di graduatoria e ciascun candidato potrà scegliere fra tutti i posti disponibili negli istituti della provincia.
Solo dopo che è stata conclusa tale procedura, e dovessero avanzare ulteriori posti vacanti, si  utilizzeranno le graduatorie di circolo e di istituto.

GESTIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
I docenti che produrranno domanda per essere inseriti nelle graduatorie provinciali per ottenere supplenze annuali, dovranno anche, se lo desiderano ovviamente, indicare, un numero di scuole (non è ancora chiaro se per tutti gli ordini e gradi di scuole sarà possibile indicare fino ad un massimo di 20 scuole) in cui saranno inclusi ai fini del conferimento delle sole supplenze temporanee ovvero supplenze annuali, sui posti residuati dopo la fase provinciale e per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Sarà importante chiarire in sede applicativa se tale limite (20 scuole) riguarda solo la scuola secondaria o se sarà esteso anche alla scuola primaria e dell’infanzia, dove attualmente il limite è di 10 scuole.

COME E QUALI REQUISITI POSSEDERE PER ISCRIVERSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Con la legge 159/2019 è stato consentito, in tal modo differendo l’impedimento previsto dalla legge 107/2015  all’a.s. 2022/2023,  il termine a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.  In tal modo tutti i laureati e/o diplomati in possesso di titoli specifici previsti dal DPR 19/2016, potranno inserirsi nelle graduatorie di istituto purchè, però, in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA); in tal modo tali crediti formativi rappresentano uno dei requisiti per l’accesso al concorso a posti di docente e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria, unitamente al titolo di studio, qualora non si sia in possesso dell’abilitazione.
In ogni caso, il Miur ovvero ora Ministro dell’Istruzione, dovrà emanare apposita Ordinanza Ministeriale con cui disciplinare l’organizzazione di quanto innovato dalla legge 159/2019 per cui ci riserveremo di tenere costantemente informati gli aspiranti docenti.

Si ribadisce, solo l’esigenza, sia per chi non è iscritto in graduatoria di istituto sia per chi iscritto in base al diploma ma ora, avendo conseguito la laurea, intende iscriversi “ex novo” in altre graduatorie, che è ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE CONSEGUIRE I 24 CFU.