Pervengono alla nostra organizzazione sindacale numerosi quesiti in ordine al trattamento delle supplenze al personale docente, stante la sospensione delle lezioni
Per dare una risposta a tali quesiti occorre, innanzittuto, far riferimento all’art. 40 comma 3 del CCNL del comparto scuola che, per l’appunto, così recita: “Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza“.
Ora, nei casi segnalati, ove il titolare sia stato già assente da 7 giorni prima del 5 marzo, e l’assenza perduri fino ad almeno 7 giorni successivi (ovvero 7 giorni dopo il 15 marzo nel caso in cui venga disposta la ripresa delle lezioni dopo tale data), il docente supplente avrà diritto a un contratto che copra l’intero periodo, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni.
In tale ipotesi anche le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio. La scuola dovrà essere attenta ad esaminare che l’assenza del titolare sia senza soluzione di continuità (anche se con diverse tipologie di assenze)
La scuola, in ogni caso, giorno 16 marzo (se si riprendono le lezioni) e permangano le condizioni del prolungamento dell’assenza del docente titolare per un periodo superiore a 7 giorni, procederà alla conferma del supplente e proroga del periodo di nomina coprendo anche i giorni di sospensione delle lezioni.
Altra situazione sottopostaci riguarda il caso in cui era stata effettuata una convocazione per il conferimento della supplenza a decorrere dal 5 marzo. In questo caso, non ricorrendo più i presupposti che avevano comportato la convocazione (essendo sospese le lezioni), non si procederà alla stipula del contratto (non potendo esserci la presa di servizio) e, si rinvierà, una volta individuato il docente avente diritto (gli uffici amministrativi sono funzionanti), la stipula del contratto e la assunzione in servizio alla ripresa delle lezioni, sempre che il titolare risulti ancora assente.
Il problema, non di poco, si ha allorquando si intendono porre in essere modalità di didattica a distanza, così come previsto dal DPCM e dalla nota ministeriale. In questi casi, ove ne ricorrano le condizioni e la necessità, è ovvio che il supplente potrà essere confermato in servizio anche nel periodo dal 5 al 15 marzo, per ambedue i casi segnalati, proprio perchè svolgerà servizio attivo con la modalità online di svolgimento dell’attività didattica.