ULTERIORI DISPOSIZIONI MIUR PER QUANTO ATTIENE AL PERSONALE ATA E PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

CI SIA CONSENTITO, INNANZITUTTO, UNA RIFLESSIONE: IN UN PERIODO DI GRANDE PREOCCUPAZIONE E DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE, SEMBRA CHE TUTTO IL PROBLEMA FOSSE RAPPRESENTATO DA COME CONSIDERARE IL PERIODO DI ASSENZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI, DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. ADDIRITTURA ALCUNI DIRIGENTI SCOLASTICI HANNO INVIATO NOTE ALL’USR E AL MIUR PER CHIEDERE COME COMPORTARSI.

EBBENE, SIAMO DEL PARERE CHE IL RUOLO DIRIGENZIALE SI ESPLICITI, AI SENSI DEL DL.VO 165/2001 E LEGGE 107/2015, IN ATTIVITA’ DI DIREZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ASSUMENDONE I RELATIVI ATTI GESTIONALI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE ESIGENZE SCOLASTICHE.

LA SEMPLICE LETTURA DEI VARI DPCM E DELLE NOTA MINISTERIALI, E ALCUNI CHIARIMENTI DELLE OOSS (SE SI INTENDE TENERNE CONTO) AVREBBERO GIA’ CONSENTITO L’ADOZIONE DI ATTI CONSEGUENZIALI. INVECE SI CONTINUA A PENSARE COME “DIRETTORI DIDATTICI E PRESIDI” E A RIVENDICARE PIENI POTERI DI DIRIGENTE SCOLASTICO. NON VOGLIANO INNESCARE, SPECIALMENTE IN QUESTO PERIODO, STERILI ED INUTILI POLEMICHE, MA LE NOTIZIE E I COMPORTAMENTI CHE CI PROVENGONO DALLE SCUOLE E DAL PERSONALE, CI VEDONO COSTRETTI A DIRE LA NOSTRA E PRECISARE CHE, IN AGGIUNTA ALLE LEGGI, CI SONO, POI, CAPACITA’ DI GESTIONE DEI MOMENTI GRAVI E …SOPRATTUTTO BUON SENSO…

IL MIUR, IN OGNI CASO (E DOBBIAMO DIRE CHE IL CONFERIMENTO DELLA NOMINA COME CAPO DIPARTIMENTO A DOTT. BRUSCHI, PROFONDO CONOSCITORE DELLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E SOPRATTUTTO DOTATO DI TANTO BUON SENSO…DI CUI SI SENTE IL BISOGNO) CON NOTA DEL 10 MARZO HA APPENA CHIARITO CHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI, UNA VOLTA EFFETTUATI I TURNI DI SERVIZIO E GARANTITA L’IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI, E’ POSSBILE  COLLOCARE IN FERIE IL PREDETTO PERSONALE SOLO SE LO STESSO VANTA PERIODI DI FERIE, PREGRESSE,  DA CONSUMARE ENTRO IL 30 APRILE (LA NORMA ERA GIA’ PRESENTE E SI DOVEVA GIA’ APPLICARE) MENTRE NON E’ POSSIBILE COLLOCARE IN FERIE PER IL CONGEDO DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO E, PER L’EFFETTO, LE ASSENZE DERIVANTI DAI TURNI VANNO INQUADRATE COME OBBLIGAZIONE DIVENUTA IMPOSSIBILE ART.1256, COMMA 2 CODICE CIVILE. TALE MISURA VALE ANCHE PER GUARDAROBIERI, CUOCHI E INFERMIERI. D’ALTRA PARTE. ATTESO CHE E’ D’OBBLIGO EVITARE NELLE SCUOLE PRESENZE INUTILI E SOVRAFFOLLAMENTO E’ CHIARO CHE OCCORRE PROCEDERE A TURINI DI SERVIZIO. 

PER IL RESTANTE PERSONALE AMMINISTRATIVO, IL DS, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, ASSICURA L’ADOZIONE, A RICHIESTA, DEL LAVORO AGILE E  OGNI ALTRA FORMA ORGANIZZATIVA IDONEA A GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SALUTE E LA CURA DEI FIGLI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI.

SI ALLEGA LA NOTA

nota MIUR