DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: PUBBLICATO IN G.U. IL 17 MARZO 2020 N.18

E’ STATO PUBBLICATO, CON CARATTERE D’URGENZA, IL D.L. N..18 DEL 17 MARZO 2020, MEGLIO NOTO COME DECRETO “CURA ITALIA”.

NEI PRECEDENTI NOTIZIARI ABBIAMO ILLUSTRATO LE MISURE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA -CLICCA QUI, PER CUI, RITENIAMO UTILE ALLEGARE IL TESTO COMPLETO DEL PROVVEDIMENTO E DELLE SLIDE RIASSUNTIVE SUI CONTENUTI NORMATIVI DEL TESTO GOVERNATIVO- SCARICA Decreto

Le misure contenute nel decreto, sono suddivise in 5 Titoli e 127 articoli:

  • Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
  • Misure a sostegno del lavoro (più di 10 miliardi a sostegno dei lavoratori e del reddito)
    • Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
    • Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
  • Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
  • Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, tra queste segnaliamo:
  • Ulteriori disposizioni

Vediamo in sintesi alcune delle principali misure adottate:

  • Per le imprese e professionisti e misure a sostegno del lavoro
    • Sospensione dei versamenti
      Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
      Per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
      – relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
      – relativi all’imposta sul valore aggiunto;
      – relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
      Rinviati tutti al 31 maggio 2020 o in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
      La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui sopra, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo,
      Cremona, Lodi e Piacenza.
    • Moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.
    • Premio per i lavoratori dipendenti
      Bonus di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato e continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
    • Credito d’imposta per canoni di locazione negozi e botteghe
      Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
    • Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro
      Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
    • Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
    • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
      Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro.
    • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e del settore agricolo
      Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro.
      Stesso importo anche in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
    • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
    • Per gli enti del Terzo settore
      Proroga del termine per l’adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore al 31 ottobre 2020, nonchè anche per le imprese sociali viene prorogato il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina del d.lgs. n. 112/17, al 31.10.
  • Per le famiglie
    • Rinvio del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, in scadenza tra il 23 febbraio al 21 maggio, al 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
    • Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore sia pubblico che privato, collaboratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa per gli stessi  è prevista la possibilità di scegliere  un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  600,00 euro.
    • Per i lavoratori del settore sanitario il bonus arriva a 1000 euro.
    • fonte fiscoetasse