Abbiamo già pubblicato la prima e la seconda parte del nostro speciale relativo alle modalità di compilazione della scheda per la formazione della graduatoria di istituto per l’individuazione del personale docente per l’a.s. 2020/2021
Proseguiamo nel nostro commento ed analisi della predetta scheda, CON LA TERZA PARTE DEL NOSTRO SPECIALE.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
Il punteggio – punti 6 – per il ricongiungimento al coniuge, ovvero, nel caso di personale senza coniuge perchè separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il non allontanamento dai genitori o dai figli se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’O.M. relativa ai trasferimenti per l’a.s. 2020/2021(E’ chiaro ancora una volta perchè non è possibile produrre ora la scheda ?).
OCCORRE PERO’ PRECISARE:
Tale punteggio si attribuisce quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
ESEMPIO: Se il docente Rossi è titolare dell’I.C. PARISI DI FOGGIA e il coniuge è residente a Foggia, ovviamente spettano PUNTI 6 – sempre che, ovviamente, anche lo stesso docente abbia la residenza a Foggia. Se il docente Y, viceversa, titolare dell’I.C. PARISI DI FOGGIA è residente a Foggia ma il coniuge, dal quale non è separato separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, è residente a Ortanova, non spetta tale punteggio. Se il docente Z, viceversa, sempre titolare dell’I.C. PARISI DI FOGGIA è residente a ORTANOVA e anche il marito è residente a ORTANOVA o altra cittaà, tale punteggio non spetta.
PUNTEGGIO PER I FIGLI
Vengono attribuiti : Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4
Per ogni figlio di età superiore ai 6 ma inferiore ai 18 anni PUNTI 3
Per ogni figli maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisco si si trovi nella assoluta impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. PUNTI 3
Lo stato di figlio maggiorenne che si trovi in siffatta situazione deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali..
I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/2020.
Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto PUNTI 6
PRECISIAMO
Si tratta di un punteggio aggiuntivo che si valuta SOLO quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
VEDIAMO I CASI IN CUI SPETTA TALE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO:
figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socioriabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
COME DOCUMENTARE TALE SITUAZIONE
il ricovero permanente del figlio, del coniuge o della parte civile, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
Ai sensi dell’art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.
L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 edall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L’interessato deve comprovare,sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.