Siamo di fronte, almeno a quanto si legge dal nuovo emendamento al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola) ad una grave e ingiustificata lesione dei diritti acquisiti da coloro che sono già inclusi nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/2020.
ECCO COSA PREVEDE IL NUOVO EMENDAMENTO 2.85 A FIRMA On. De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori,
- LE GRADUATORIE DI ISTITUTO VERREBBERO AGGIORNATE CON EFFETTO DALL’A.S. 2020/2021;
- ENTRO IL 15 GIUGNO IL MINISTERO DEVE EMANARE LA SPECIFICA ORDINANZA
- SEMPLIFICAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI LIMITANDOLI ESCLUSIVAMENTE AI SEGUENTI:
- I TITOLI DI SERVIZIO PRESTATI NELLE SCUOLE STATALI, PARITARIE O NEI CORSI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO RELATIVI AI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI
- I TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI AFAM
- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
- I TITOLI DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA E DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO.
- LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEI CANDIDATI AVVERREBBE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE CHE PREVEDANO DOPO L’INOLTRO, L’IMMEDIATA VISUALIZZAZIONE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO.
LA STESSA PIATTAFORMA TELEMATICA DOVREBBE CONSENTIRE L’ACCETTAZIONE O LA MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ASPIRANTE CON EVENTUALE ISTANZA DI RECLAMO, DEVONO INOLTRATE, SEMPRE IN MODALITÀ TELEMATICA, ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA. - GRADUATORIE D’ISTITUTO— ECCO LA NOVITA’ E LA LESIONE DEI DIRITTI DI COLORO CHE SONO GIA’ INCLUSI IN GRADUATORIA
PER COLORO CHE SONO GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2017-2020 IL PUNTEGGIO SAREBBE RICALCOLATO AUTOMATICAMENTE DA PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO SULLA BASE DEI TITOLI VALUTABILI DI CUI SOPRA. QUINDI AZZERATI TUTTI GLI ALTRI PUNTEGGI CONSEGUITI PER CORSI SPECIALIZZAZIONE/MASTER/PERFEZIONAMENTI, ETC.
TUTTI I DOCENTI, SIA QUELLI INSERITI EX NOVO CHE QUELLI GIÀ INSERITI, DOVREBBERO INDICARE UN NUMERO DI SCUOLE PARI A QUELLO ATTUALMENTE PREVISTO PER LE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE (20 PER LA SCUOLA SECONDARIA, 10 PER INFANZIA\PRIMARIA). - GRADUATORIE PER FASCE L’EMENDAMENTO PREVEDE ANCHE IL MANTENIMENTO SIA A LIVELLO PROVINCIALE CHE DI ISTITUTO DELL’ATTUALE STRUTTURA DELLE GRADUATORIE IN FASCE.
ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’EMENDAMENTO
2.85 (testo 2)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Sostituire il comma 4, con il seguente:
- Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID – 19, il Ministro dell’Istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:
- Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente
- ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2
- ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche, nonché ai titoli di certificazione linguistica e informatica rilascianti dagli Enti accreditati al Ministero dell’istruzione
- ai titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola e di specializzazione per il sostegno
- presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano dopo l’inoltro, l’immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato. L’accettazione o la mancata accettazione da parte dell’aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda di inserimento in graduatoria;
- ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla lettera a), del presente comma;
- indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto per le supplenze brevi e temporanee;
- mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell’attuale struttura delle graduatorie in fasce;
- nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 4 commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali
Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in tempo utile per l’entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/21.