Come è noto il Ministero ha avviato ha attivato la procedura finalizzata all’abilitazione per la scuola secondaria di I e II grado. La domanda può essere presentata fino al 3 luglio 2020- Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020.
I requisiti di accesso prevedono
a) aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20
b) Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera c)
c) .aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare
Servizio misto
Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se prestato, anche cumulativamente:
1. presso le istituzioni statali e paritarie;
2. nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
Orbene, proprio il servizio di cui al punto 2, per la tipologia di detto servizio e per il fatto che i centri di formazione professionale molto spesso utilizzano “forme diversificate” di contratto di assunzione ha dato origine a diversi dubbi e interpretazioni
CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA
La valutazione di tale servizio è stata introdotta per la prima volta dalla tabella B allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione titoli III fascia), alla voce D (titoli di servizio) prevede la valutazione come servizio specifico anche del servizio svolto presso i centri di formazione professionale.
Si tratta di una novità prevista a partire dall’aggiornamento delle graduatorie previsto per il triennio 2014\2017 in quanto i precedenti decreti non ne prevedevano la valutazione. La nota 1 bis della predetta tabella così recita: «il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalla Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008\2009. Il servizio è valutabile se esso è riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali» (intesa del 16/12/2010)”.
Si dia il caso che i contratti o i certificati di servizio rilasciati dai centri di formazione professionale, riportano delle indicazioni generiche che non consentono di ricondurre con esattezza il servizio in questione a una classe di concorso. Spesso, infatti, non viene indicata la classe di concorso a cui la materia insegnata si riferisce.
Con il DM 18/01/2011 n. 4 (recepimento intesa Stato-Regioni del 16/12/2010) sono state definite le Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeIP). La tabella 2 composta da 21 allegati, definisce le correlazioni fra le aree formative dell’ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali.
La correlazione tra le classi di concorso dell’ordinamento degli Istituti Professionali e le aree formative dell’ordinamento di IeFP, declinate in termini di competenze, prevede anche classi di concorso con asterisco utilizzabili nel percorsi IeFP fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti, nei limiti delle disponibilità delle medesime classi di concorso, senza determinare situazioni di esubero e senza creare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Accade spesso che il servizio svolto nei centri di formazione professionale venga svolto sulla base di contratti c.d. “atipici” intendendosi per essi, in particolare, i contratti a progetto, i contratti di prestazione d’opera e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co).
Come precisa la nota 19 alla tabella B allegata al DPR 374/2017:
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3″.
Quindi, la nota in questione prevede tre diverse possibilità:
a) contratto per insegnamento curricolare con data di inizio e termine. In questo caso la valutazione deve essere effettuata considerando l’intero periodo, dalla data di inizio del contratto alla data di termine.
b) contratto per insegnamenti non curricolari. Vanno valutati per i giorni di effettiva prestazione. In questo caso si considerano i giorni di effettiva prestazione lavorativa. Di conseguenza deve esservi un certificato che attesti i giorni in cui si è effettivamente prestata l’attività lavorativa.
c) contratto per altre attività di insegnamento, previste dal punto 3 della tabella B. La valutazione sarà di 0,5 punti al mese per un totale max di 3 punti. Anche in questo caso si valutano esclusivamente i giorni di effettiva prestazione (è questo, per esempio, il caso del servizio prestato in corsi diversi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione oppure svolti nei centri di formazione professionale prima dell’anno scolastico 2008\2009). Premesso quanto innanzi, appare evidente che solo il servizio reso in ragione del punto a) può essere valutato ai fini della partecipazione al concorso straordinario. Nel caso in cui, come spesso accade il servizio sia stato reso con un unico contratto di assunzione ovvero con contratti diversi ma senza soluzione di continuità, i periodi da indicare nel sistema informativo del Ministero devono essere divisi per anno scolastico. Ciò significa che se per esempio si è prestato servizio per la classe di concorso A012 – Italiano- con un contratto di collaborazione sempre rinnovato ed ininterrottamente dal 1.1.2011 al 31.12.2015 occorre dividerlo nel seguente modo:
A.S. 2010/2011 — DAL 1.1.2011 AL 31.8.2011
A.S. 2011/2012 – DAL 1.9.2011 AL 31.8.2012
A.S. 2012/2013 DAL 1.9.2012 AL 31.8.2013
E SE SI VUOLE ANCHE INDICARE PIU’ ANNI :
A.S. 2013/2014 DAL 1.9.2013 AL 31.8.2018
A.S. 2014/2015 DAL 1.9.2014 AL 31.8.2015