Il Decreto Legge 126/2019 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha invece introdotto il c.d. “blocco quinquennale” cioè l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2020\2021, con alcune limitate eccezioni.
Ciò significa che tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Il vincolo, in sostanza, riguarderà tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).
RIEPILOGANDO:
- Il blocco si applica a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari, ecc.). Tale disposizione va a modificare quanto previsto in precedenza, laddove tale vincolo si applicava alle sole assunzioni della scuola secondaria derivanti da GM2018 e futuri concorsi.
- Il blocco si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie ma viene esteso anche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola.
VEDIAMO ORA LE ECCEZIONI AL VINCOLO QUINQUENNALI
- Il vincolo non si applica per le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Ciò vuol dire che nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà eventualmente presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).
- Al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.
La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è però subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento è alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.