In questi giorni si stanno conferendo, con notevole ritardo, come da noi paventato, rispetto al cronoprogramma ministeriale, supplenze annuali da parte dell’UST sino al 30 giugno o 31 agosto, e, contestualmente, supplenze temporanee da parte dei capi di istituto.
Sono pervenute a questa organizzazione sindacale, molti quesiti in ordine agli effetti che si produrrebbero nella presenza in graduatoria (sia provinciale che di istituto) a seguito la rinuncia alla nomina, abbandono del servizio dopo l’accettazione e presa di servizio, rinuncia dopo aver accettato la nomina.
Premesso quanto innanzi, al fine di chiarire le varie tipologie di casistiche, precisiamo che l’art.14 della O.60/2020 ha innovato le precedenti norme contenute nel regolamento delle supplenze per il personale docente.
Ci siamo già occupati di tale problematica in un nostro precedente articolo, per cui, riteniamo utile ribadire quanto già trattato e allegare nuovamente una tabella riepilogativa delle varie situazioni.
VEDIAMO GLI EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA NOMINA
- La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altra supplenza sulla base della GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.
(Esempio: Il docente convocato da GAE posto comune nel caso di rifiuto mantiene comunque la possibilità di stipulare il contratto sulla base delle GPS per il medesimo posto comune.
Esempio2: Il docente che rinuncia ad un posto di sostegno da una graduatoria – GAE o GPS – mantiene il diritto alla convocazione dalla stessa graduatoria per posto comune). - La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare una nomina dalla medesima GAE per posto comune.
RIEPILOGANDO E PRECISANDO ANCORA
L’art. 14 comma 1 lettera a) dell’O.M. 60/2020 prevede che il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato, con riferimento al relativo anno scolastico comporta, nel caso di supplenze conferire da GAE e GPS
“La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento“.
Pertanto, la rinuncia a una proposta di assunzione (o l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
L’imminente circolare supplenze per l’anno scolastico 2020\21, prevederà un’importante precisazione: la rinuncia (o l’assenza alla convocazione) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento.
Questo significa che:
- La rinuncia da GAE per il sostegno non preclude la possibilità di accettare la nomina da GAE per il posto comune e viceversa (perché trattasi di diverso insegnamento).
- La rinuncia da GPS posto comune consente di accettare la nomina da GPS posto di sostegno e viceversa (anche in questo caso trattasi di diverso insegnamento).
- La rinuncia da GAE posto comune per una certa classe di concorso consente di accettare la nomina da GAE per altre classi di concorso. Allo stesso modo la rinuncia da GPS posto comune per una certa classe di concorso non preclude la possibilità di accettare la nomina sempre da GPS per altre classi di concorso.
- Il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune (perché trattasi di graduatorie differenti).
Pertanto, la sanzione della perdita della possibilità di conseguire supplenze:
1. Si applica solo per l’anno scolastico in corso.
2. Riguarda solo le convocazioni per la medesima classe di concorso (e per la medesima graduatoria). Resta quindi possibile essere convocati per altra classe di concorso da qualsiasi graduatoria oppure essere convocati per lo stesso insegnamento se la convocazione proviene da altra graduatoria (GAE\GPS oppure dalle Graduatorie d’Istituto)
VEDIAMO COSA SUCCEDE PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO- LE NOVITA’
Per quanto riguarda le convocazioni dalle graduatorie d’istituto delle 20 istituzioni scolastiche prescelte, queste graduatorie saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze brevi nonché per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, esclusivamente nel caso di esaurimento o incapienza delle GPS.
L’art. 14 comma 1 lettera b) dell’O.M. 60/2020 prevede che:
“La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.
Pertanto,
1. Diversamente dalla normativa vigente, la sanzione si applica direttamente al primo rifiuto (la normativa previgente prevedeva invece l’applicazione della sanzione nel caso di rinuncia effettuata due volte nella stessa scuola). Pertanto, il primo rifiuto determinerà la collocazione in coda alla graduatoria, solo per la scuola in questione e solo per la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto.
2. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
3. La sanzione riguarda solamente gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta della supplenza così come disposto espressamente. Non si applica quindi nel caso in cui la rinuncia pervenga da un supplente già in servizio su spezzone orario.
4. La mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
CONTROLLI DEI PUNTEGGI
L’attività di controllo sui punteggi verrà effettuata dalla scuola di prima nomina, che dovrà convalidare in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante. Alle scuole saranno inviate specifiche istruzioni anche ai fini della trattazione dei casi più delicati, come ad esempio le ulteriori false dichiarazioni che dovessero emergere.
CONVOCAZIONI PER POSTO DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Le supplenze su posto di lingua inglese per la scuola primaria potranno essere conferite ai docenti in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’art.13 dell’O.M. 60/2020 che verranno verificati dalla scuola di servizio. A tal fine è stato previsto uno specifico meccanismo di convocazione, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.
ITP CON GIUDIZIO PENDENTE
Per il ricorso seriale relativo agli ITP si prevede che in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della 1 fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.
MAD
Le domande di Messa a Disposizione (MAD) potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE da docenti non presenti in alcuna graduatoria. QUINDI PROBABILMENTE CADRA’ LA POSSIBILITA’ PER GLI INCLUSI IN GAE O GPS DI POTER PRODURRE DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE
ORGANICO COVID
Per il cosiddetto organico Covid (di cui all’O.M. 5 agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti si risolvano in caso di sospensione della didattica in presenza.
PRIORITÀ LEGGE 104/1992
Per i beneficiari di legge 104/92 è prevista il diritto alla scelta della sede con priorità alle condizioni previste dal vigente CCNI della mobilità per i docenti di ruolo. Ovviamente sempre che si rientri nel novero dei posti della convocazione.
PERSONALE ATA
.L’unica precisazione riguarda i posti residuati dalla mobilità straordinaria di cui all’art. 58 della Legge 69/2013 sui quali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale, potranno essere conferite supplenze temporanee fino al 31/12/2020.
La circolare conferma che sui posti vacanti di DSGA si applica l’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni. Non è più prevista la possibilità, per il personale precario, di abbandonare una supplenza breve per accettarne un’altra fino al termine delle lezioni.
SI ALLEGA TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI EFFETTI DELLA RINUNCIA NELLE VARIE GRADUATORIE E TIPOLOGIA DI POSTI
PASSIAMO ORA AD ESAMINARE I CASI IN CUI E’ POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA PER ACCETTARNE ALTRA
Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve nemmeno quando la prima supplenza è a orario ridotto e la seconda è a orario intero, fermo restando il diritto al completamento (nei limiti stabiliti dalla normativa).
Esempio:
1) Il docente con supplenza temporanea per n. 18 ore fino al 15 novembre non può lasciarla per un’altra temporanea fino al 15 gennaio per n. 18 ore.
2) Il docente con supplenza temporanea per n. 8 ore fino al 15 novembre non può lasciarla per un’altra temporanea fino al 20 gennaio per n. 18 ore. È fatto salvo però il diritto al completamento del supplente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Per un approfondimento sul diritto al completamento orario dei docenti si veda qui.
LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)
Così dispone l’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020:
“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.
Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Inoltre, è consentito anche lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto se questa è stata conferita dalle graduatorie d’istituto per accettare altra supplenza sempre al 30 giugno o 31 agosto (per lo stesso o altro insegnamento).
LASCIARE UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO PER UNA AL 31 AGOSTO
Non è invece mai possibile abbandonare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, che sia posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE\GPS o Graduatorie d’Istituto, indipendentemente dalla durata, 30 giugno, 31 agosto, e dalla tipologia di posto, comune o di sostegno. Quanto detto si applica anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza ad orario ridotto.
L’unica eccezione è prevista dall’art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020:
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento”.
Sulla base di tale norma, sarà possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per prenderne una al 31 agosto solamente se non c’è ancora stata la stipula del contratto (o la relativa presa di servizio).
Ad esempio:
1) Un docente che ha accettato incarico da GAE fino al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza sempre da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.
2) Un docente che ha accettato incarico da G.I. al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza annuale da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.
LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI
Diversamente dalla previgente normativa non è più consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni (es: 8\10 giugno). Il suddetto art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020 infatti consente di lasciare una supplenza breve solo per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.
LASCIARE UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI PER UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO
Il docente che sia in servizio su una supplenza fino al termine delle lezioni, conferita sulla base delle graduatorie d’istituto, può lasciarla per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto (art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020).