In relazione a molti quesiti pervenuti vogliamo fare chiarezza su quanto previsto dall’art.87 7 comma 1 del Decreto Legge 18/2020 convertito nella Legge 27/2020, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies DL 104/20 (c.d. Decreto Agosto) convertito legge 126/2020
La norma introdotta dalla legge 126/2020 così recita:
“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 arzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero“.
Tale chiarimento normativa stabilisce in maniera inequivocabile e senza dubbi interpretativi da parte dei dirigenti scolastiche che deve essere equiparato al ricovero ospedaliero i seguiti periodi di assenza:
1) Il periodo trascorso in malattia.
2) Il periodo in quarantena che si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
3) Il periodo in permanenza domiciliare fiduciaria che consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
In considerazione della equiparazione ovviamente occorre considerare che:
1) Deve essere escluso dal periodo di comporto, cioè l’arco temporale durante il quale il dipendente, assente per malattia o infortunio, ha il diritto alla conservazione del posto.
2) Non può essere effettuata la visita fiscale
3) Non si può procedere alla decurtazione giornaliera RPD e CIA prevista per i primi 10 giorni di assenza, in riferimento al trattamento economico previsto nel CCNL per ciascuna tipologia di incarico (a t. indeterminato, determinato fino al 30/06 o 31/08, supplenza breve e saltuaria). La trattenuta in questione si applica per ogni periodo di assenza (anche di durata superiore a 10 giorni), per tutti i primi 10 giorni.
ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO
In base al rapporto ISS Covid19 n.58/2020 punto 2.1.7, si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
SI ALLEGA BREVE VADEMECUM SULLE ASSENZE COVID 19