CONFERIMENTO SUPPLENZE A DOCENTE/PERSONALE ATA IN QUARANTENA: SI DEVE PROCEDERE AL CONFERIMENTO

Ci pervengono richieste di chiarimenti da parte del personale scolastico posto in quarantena (personale ovvero fiduciaria) in ordine al conferimento della supplenza annuale disposta dall’Ust ovvere supplenza temporanea disposta dalla scuola.

Premesso quanto innanzi, occorre precisare che al personale scolastico supplente deve essere garantito il conferimento della nomina con differimento della assunzione in servizio al termine del periodo di quarantena

Ciò discende proprio da quanto previsto dall’art.13 della O.M.60/2020, che così recita ““L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante…e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente”.

La circolare ministeriale del 5 settembre 2020, relativa al conferimento delle supplenze per l’a.s. 2020/2021, così, poi, precisa : “E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

A quanto detto, deve aggiungersi che proprio l’art. 597 del Dl.vo 297/94 (mai abrogato) prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio”

Orbene, richiamata la normativa occorre evidenziare come lo stato di quarantena è equiparato a malattia, per cui l’impossibilità a prendere servizio è pienamente giustificata e deve essere concesso il differimento dell’assunzione.

In questo caso, fermo restando la validità giuridica dal momento del conferimento, gli effetti economici decorreranno, ovviamente, dalla assunzione in servizio. 

E’ bene anche evidenziare che il periodo di mancata presa di servizio sino al perfezionamento del contratto, ove trattasi di periodo giustificato da quarantena, non deve essere considerato nè  per il  periodo di comporto nè per la trattenuta fino ai 10 giorni. 
Relativamente, poi, a quali sono le “tipologie” di quarantena che possono giustificare la mancata assunzione in servizio, si precisa che, scontata quella personale perchè affetto da covid,  nel predetto periodo va ricompreso anche il tempo necessario per ottenere l’esito del tampone, mediante, però, la presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, come anche la convivenza con persona positiva al CoVid-19, per cui il personale supplente, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sia stato considerato a contatto stretto e, quindi, posto in quarantena. 

Qualora la scuola abbia necessità, comunque, di coprire il posto, può ricorrere alla nomina di altro supplente per il periodo in cui il “supplente in quarantena non assuma servizio” e limitatamente al predetto periodo.

Al rientro del “titolare della supplenza” si procederà al licenziamento del secondo supplente nominato.