Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot.2002 del 9 novembre 2020 con cui, dopo la sottoscrizione del CCNI (firmato solo, allo stato, da Anief, Cisl e CGIL) relativo alle modalità di svolgimento della DDI e ai compiti del personale docente “tenta” di fornire istruzioni relativamente al contenuto del predetto accordo.
PRINCIPALI ASPETTI
ORARIO DI SERVIZIO
Sulla base dell’articolo 2 del CCNI il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI.
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5). Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza (art. 8).
Per quanto concerne le attività funzionali all’insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell’istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall’altro garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori.
Si rammenta la necessità, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all’articolo 22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
LUOGO E STRUMENTI DI LAVORO
La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.
Come già più volte ribadito, in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 1.
Particolare attenzione è dedicata, secondo quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, agli alunni con disabilità e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, dizione entro la quale, giuridicamente, sono compresi non solo gli alunni con disabilità o con disturbo specifico degli apprendimento, ma tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali il diritto all’istruzione passa attraverso l’adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli oggettivi all’apprendimento, su cui ha dato indicazioni la Nota Dipartimentale 1990/2020.
PERSONALE DOCENTE IN QUARANTENA OVVERO IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO (QSA). SPECIFICAZIONI.
Anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato e, in particolare, l’ipotesi di CCNI, all’articolo 1, comma 3, disciplinano la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive. Il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica.