Sono pervenute molte richieste di chiarimenti per quanto attiene alla compatibilità fra lo svolgimento del dottorato presso le Università e l’accettazione delle supplenze nelle istituzioni scolastiche statali-
Ecco i principali questi posti:
DOMANDA: Sono un dottore di ricerca, possiedo già i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche?
RISPOSTA: Il possesso dei 24 CFU dipende dagli esami conseguiti durante il proprio iter di studi, compreso il dottorato. In particolare bisogna possedere 24 CFU tra i SSD elencati nel DM 616/2017, coprendo almeno 3 dei 4 ambiti con almeno 6 CFU in ciascuno.
La corrispondenza con l’SSD però non basta: è necessario che i programmi degli esami conseguiti siano attinenti agli obiettivi richiesti negli allegati. Per tale motivo bisogna fare un’apposita domanda di riconoscimento degli esami pregressi ai fini dei 24 CFU, presso il proprio ateneo. Ogni università stabilisce modalità e tempistiche per tale riconoscimento, quindi si consiglia di visionare costantemente il sito web del proprio ateneo.
DOMANDA: L’iscrizione al dottorato è compatibile con l’iscrizione ai percorsi per conseguire i 24 CFU?
RISPOSTA:il MIUR ha emanato una nota chiarendo che non c’è alcuna incompatibilità tra l’iscrizione ad un corso di dottorato e quella ad un percorso sui 24 CFU. Inoltre, chi si iscrive ai percorsi sui 24 CFU nello stesso ateneo in cui sta svolgendo il dottorato, può usufruire delle tariffe agevolate o della completa gratuità previste da alcuni atenei.
DOMANDA : Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per l’insegnamento nelle scuole?
RISPOSTA: No, il titolo di dottore di ricerca non è equipollente all’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole.
Compatibilità tra insegnamento e dottorato di ricerca
DOMANDA: Il dottorato è compatibile con l’insegnamento a scuola?
RISPOSTA: L’ammissione ad un corso di dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno (art.12, comma 1, DM 45/2013). Tuttavia, se il proprio tutor e il Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato lo concedono, è possibile svolgere attività lavorative contemporaneamente alle attività di dottorato. Insegnamento e dottorato sono quindi compatibili purché, per i dottorandi con borsa, la retribuzione per la supplenza non superi il limite eventualmente stabilito dalla propria scuola di dottorato.
DOMANDA: In caso di convocazione per una supplenza concomitante con il dottorato di ricerca con borsa cosa devo fare?
RISPOSTA: Se un dottorando con borsa viene convocato per una supplenza può accettarla se la retribuzione non supera il limite imposto dalla propria scuola di dottorato e se ottiene il consenso da parte del proprio tutor e del Collegio dei Docenti del corso di dottorato.
Solo nel caso di supplenza lunga, ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08), vi è la possibilità di chiedere un congedo straordinario per motivi di studio. Secondo la circolare del MIUR n° 15 del 22 febbraio 2011 per tali supplenze valgono le stesse disposizioni del personale assunto a tempo indeterminato, in particolare: «anche a tale tipologia di personale [personale a tempo determinato, cioè destinatari di contratto annuale o al 30 giugno, ndr] si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque precisare che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)» Pertanto, è possibile accettare la supplenza e chiedere contestualmente il congedo straordinario per dottorato.
Tale congedo è valido ai fini giuridici, ma non economici, pertanto il servizio è riconosciuto per il punteggio, la progressione di carriera, ecc… e si potrà continuare l’attività di dottorato senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio da insegnante.
DOMANDA: Se invece il mio dottorato è senza borsa?
RISPOSTA: Se il dottorato è senza borsa è possibile accettare qualsiasi tipo di supplenza, beneficiando anche del trattamento economico, previa concessione del proprio tutor e del proprio Collegio dei Docenti della scuola o corso di dottorato.
Compatibilità tra insegnamento e assegno di ricerca o borsa post-dottorato
DOMANDA: L’assegno di ricerca/borsa post-doc è compatibile con l’insegnamento a scuola?
RISPOSTA: Per l’assegno di ricerca, l’art. 51, comma 6 della Legge 449/97 dispone che gli assegnisti possano essere autorizzati a stipulare appositi contratti, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati. L’art. 53, comma 8, della Legge 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Si può quindi accettare una supplenza nel momento in cui si è assegnisti, a meno che l’Università o il Dirigente Scolastico non richiedano l’unicità dell’incarico.
DOMANDA: Cosa fare nel caso di convocazione per supplenza?
RISPOSTA: Solo nel caso di supplenza lunga, ovvero fino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08), è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di ricerca. Tale richiesta si distingue dal congedo straordinario per motivi di studio, pertanto le richieste di aspettativa non vanno a cumularsi con un eventuale precedente congedo. Il riferimento normativo principale è ad oggi la Legge 240 del 30 dicembre 2010 che ha previsto che la titolarità dell’assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. È utile anche richiamare la circolare del MIUR 15/2011 nel punto relativo ai beneficiari di borse post-dottorato e agli assegnisti universitari in cui prevede esplicitamente la possibilità dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca. Pertanto, anche il docente che ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca ha titolo a beneficiare di aspettativa per borsa di studio post-dottorato e di aspettativa per assegno di ricerca. Quest’ultima, però, è esclusivamente senza assegni, come stabilito dalla Legge 240/2010, art. 22, comma 3.
La stessa Legge 240/2010 prevede che la durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni. Così come per il congedo straordinario per motivi di studio, l’aspettativa per motivi di ricerca:
● non è concessa, ma attribuita a domanda dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione;
● è valida ai fini giuridici, ma non economici, pertanto il servizio è riconosciuto per il punteggio, la progressione di carriera, ecc… e si potrà continuare l’attività di ricerca senza svolgere la supplenza e senza percepire lo stipendio da insegnante;
● si può richiedere anche se l’assegno di ricerca o la borsa post-doc si svolgono presso enti universitari o di ricerca stranieri.
DOMANDA: Sono un docente con nomina a tempo determinato, come mi devo comportare in caso di ammissione ad un corso di dottorato?
RISPOSTA: Secondo quanto riportato nella circolare del MIUR 15/2011, nei limiti delle disposizioni del CCNL vigente, il docente con nomina a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto può prendere parte a corsi di dottorato e chiedere il congedo straordinario.
Nello specifico:
«si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)».
Nel caso in cui la supplenza sia invece temporanea non è possibile richiedere il congedo straordinario. Il dottorando può scegliere se:
● sospendere il dottorato per concludere la supplenza;
● nel caso di dottorato con borsa, valutare se il reddito cumulato tra borsa e supplenza non supera il limite previsto dalla propria scuola di dottorato e se il proprio tutor e Collegio dei Docenti concede di accettare la supplenza, in caso contrario non sarà possibile accettarla;
● nel caso di dottorato senza borsa accettare la supplenza, previo consenso del proprio tutor e del Collegio dei Docenti.