I PERMESSI PER IL PERSONALE ATA

Molti dipendenti in servizio nella scuola ed appartenenti ai profili professionali del personale ata ci hanno chiesto delucidazioni in merito all’applicazione dell’art. 31 del CCNL 2016\2018.

Infatti al  personale ATA con contratto a tempo indeterminato vengono concessi, a domanda,  18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Tali permessi orari:

  • Non riducono le ferie
  • Non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora
  • Sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio
  • Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
  • Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per l’intera durata della giornata lavorativa. In tal caso l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendete è stabilito convenzionalmente in sei ore
  • Sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per i suddetti  permessi orari  spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I permessi orari possono essere fruiti per l’intera giornata lavorativa. In tal caso, qualora il dipendente li fruisca per l’intera giornata, per ogni giorno di permesso vengono “decurtate” 6 ore delle 18 totali.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i permessi sono calcolati in ragione dell’orario di part-time, quindi se il coll.scol.co, per esempio, ha un orario di 18 ore su 36 dovute avrà diritto a 9 ore  di permesso e cioè il 50%.

Oltre ai permessi orari, il personale ata ha diritto a: 

3 GIORNI DI PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
Tali permessi, introdotti con il il CCNL 2016\2018 sostituiscono quelli previsti dall’15, comma 2 del CCNL del 29/11/2007. 

PERSONALE ATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Per il personale ATA a tempo determinato resta in vigore quanto definito dall’articolo 19 comma 7 del CCNL 2006- 2009 (6 giorni di permessi non retribuiti).

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