DOMANDA DI MOBILITA’: CHI NON PUO’ FARE LA DOMANDA A CAUSA DEL VINCOLO TRIENNALE O QUINQUENNALE

CHI NON PUO’ PRODURRE DOMANDA:

Il vincolo temporale che interessa i docenti può essere di tre tipi:

1- triennale nella scuola di titolarità
2- quinquennale nella scuola di titolarità (vale anche per i DSGA nominati in ruolo 1.9.2020)
3- quinquennale nel sostegno, tipologia di posto di titolarità

Vincolo triennale

Il vincolo triennale decorre dall’anno scolastico 2019/20 oppure 2020/21 per i docenti che si trovano in una delle condizioni previste nell’art.2 comma 2 del CCNI 

Questo vincolo interessa i docenti, di qualunque ordine e grado di istruzione, soddisfatti nel movimento volontario (trasferimento, passaggio di cattedra , passaggi odi ruolo) in seguito a preferenza analitica su scuola, oppure, per la mobilità professionale e per il trasferimento in altra tipologia di posto, anche in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Questi docenti sono obbligati a rimanere per un triennio nella scuola assegnata e non potranno partecipare alla mobilità volontaria per i successivi tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico per il quale hanno ottenuto il movimento richiesto.

Sono esonerati da tale vincolo temporale soltanto i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI sulla mobilità, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
• docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, diversa dalla scuola nella quale hanno il diritto al rientro con precedenza

Vincolo quinquennale nella sede di titolarità

Il vincolo quinquennale determina l’obbligo di permanenza per un quinquennio nella scuola di titolarità. I docenti interessati non possono, quindi, partecipare alla mobilità per 5 anni.

Coloro che sono sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarità rientrano nelle seguenti categorie:

1- docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018, dove si stabilisce quanto segue:

“Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”

Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l’anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

2- docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, come esplicitato nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove si stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.

Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL

Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Fanno eccezione al vincolo quinquennale le seguenti categorie di docenti:

docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

Tra i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, coloro che sono stati immessi in ruolo su Quota 100, per i quali la decorrenza giuridica della nomina è l’anno scolastico 2019/20, non necessariamente sono interessati al vincolo quinquennale. Una parte di questi docenti può, infatti, partecipare alla mobilità senza vincoli temporali.

Si tratta delle immissioni in ruolo straordinarie effettuate sulla base dell’art. 1 comma 18 quater del DL 126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, assunzioni disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti Quota 100 che si sono liberati dopo il 1° settembre 2019, che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 o comunque dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2020/21.

I docenti neoimmessi in ruolo con questa procedura straordinaria potranno partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2021/22, ad eccezione di coloro che, in ogni caso, sarebbero stati sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola assegnata. Si tratta dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT).

Tutti gli altri docenti immessi in ruolo nel 2020/21 su posti Quota 100 potranno, invece, presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico

Vincolo quinquennale sul sostegno

I docenti titolari sul sostegno sono interessati da uno specifico vincolo temporale che riguarda la tipologia di posto in cui sono titolari.

Questi docenti, infatti, sono obbligati a rimanere sul sostegno per 5 anni a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall’anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno.

Come chiarisce l’art.23 comma 7, infatti, “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti […]”

Fanno eccezione a questo vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto questi docenti conservano titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, riguardanti il rientro con precedenza nella scuola (II) e nel comune (V) di precedente titolarità e potranno chiedere trasferimento anche per posto comune

Diversi vincoli temporali per uno stesso docente

Un docente può essere sottoposto contemporaneamente a più vincoli temprali se è titolare sul sostegno, in seguito trasferimento da posto comune, in una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Questo docente, infatti, sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità e contemporaneamente al vincolo quinquennale sul sostegno.

Per un triennio a decorrere dal trasferimento ottenuto, non potrà partecipare a nessun tipo di movimento. Superato il triennio potrà partecipare alla mobilità, ma soltanto sul sostegno, tipologia di posto dove dovrà rimanere ancora per due anni, fino al completamento del quinquennio.

Detto quanto sopra  è, quindi, consigliabile che ogni docente interessato alla mobilità tenga conto dei diversi vincoli, blocchi e impedimenti prima di presentare domanda, in modo tale da farlo con la massima consapevolezza in relazione alle conseguenze e alle regole che dovrà rispettare.