Molti ci chiedono di chiarire qual’è il personale scolastico che può produrre domanda di assegnazione provvisoria e le condizioni per poterla chiedere.
A tale quesito, nei nostri precedenti notiziari, abbiamo già dato ampio risalto ma, ad ogni buon fine, chiariamo:
FONTE NORMATIVA: La mobilità annuale è regolamentata dal CCNI valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.
DOCENTI CHE POSSONO PRODURRE DOMANDA: Possono chiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione, che risultano in possesso di uno dei requisiti indicati nel CCNI (art.7 comma 1 del contratto) e cioè:
• ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
• ricongiungimento al genitore
In assenza di una delle motivazioni indicate non sarà possibile, quindi, chiedere assegnazione provvisoria
NON POSSONO PRODURRE DOMANDA:
Docenti che, pur possedendo i requisiti richiesti, non possono comunque presentare domanda.
a) docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale.
Per questi docenti, infatti, rimane valido quanto stabilito nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove viene disposto che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]”
Tale vincolo quinquennale riguarda tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.
DEROGHE:
L’unica eccezione a tale impossibilità, come stabilito nella succitata normativa, riguarda le seguenti categorie di docenti:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento
È fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.
Questi docenti, quindi, pur essendo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non avranno il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità e avranno la possibilità di partecipare alla mobilità annuale chiedendo assegnazione provvisoria nella provincia e nel comune nel quale è possibile prestare assistenza al familiare disabile