La Camera dei Deputati ha oggi approvato a larga maggioranza la conversione in legge del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni BIS).
A questo punto è da ritenersi che anche al Senato verrà posto voto di fiducia per cui il testo non subirà modifiche venendo approvato nell’identico testo oggi approvato dalla Camera.
Nel nostro precedente articolo abbiamo in anteprima dato notizie degli emendamenti approvati dalla Commissione V della Camera e che sono stati integralmente recepiti dalla Camera dei Deputati.
Cadono, tutte le promesse di stabilizzazione “difffusa” cui siamo stati subissati in questo mese da parte di tutte le forze politiche di maggioranza (vero Sasso, vero Pittoni, vero Casa, vero tutti ?) con la solita presa in giro resa ancora più grave dalle assicurazioni fornite e dai proclami rimbalzati su tutti i giornali e mezzi di comunicazione in generale.
Ecco, infatti, le misure che riguardano la scuola e delle quali, alcune, incidono negativamente sulle posizioni giuridiche di tanti precari introducendo altri elementi di differenziazione e discriminazione (immissione in ruolo con tre anni per sostegno e non per posto comune per esempio) che sicuramente alimenteranno il contenzioso.
Ribadiamo che il procedimento di conversione dovrà concludersi entro il 24 luglio ragione per cui anche al Senato sarà sicuramente posta la questione di fiducia, senza possibilità di apportare ulteriori modifiche.
E ci risiamo: si prevede l’indizione di una NUOVA procedura concorsuale straordinaria bandita sui posti che residuano dalle ordinarie operazioni di immissione in ruolo e da tenersi entro il 31 dicembre 2021, riservata ai docenti con 3 annualità di servizio nelle scuole statali, di cui almeno un anno di servizio specifico. Insomma per questo concorso poche o quasi nulle le possibilità nelle regioni del Sud in quanto è certo che non rimarranno posti liberi.ATTRIBUZIONE DI RISERVA DI POSTI NEI CONCORSI ORDINARI AI PRECARILa promessa di stabilizzazione si è trasformata nella attribuzione di una riserva di posti pari al 30% nei concorsi ordinari che saranno banditi in seguito all’entrata in vigore del decreto in favore di coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, 3 anni di servizio nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico. On. Sasso e Pittoni dove siete? Se ci siete abbiate il pudore di parlare ora ? Quanta falsità ed ipocrisia.ASSUNZIONE DA GPS I FASCIA
Solo per l’a.s. 2021/2022 (perchè poi solo per quest’anno ?) i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo saranno assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi. In sostanza, l’emendamento approvato, rispetto all’attuale formulazione dell’art. 59 comma 4, prevede l’eliminazione del requisito delle 3 annualità di servizio necessarie per le assunzioni dalla prima fascia GPS per posti di sostegno, requisito che permane invece per le assunzioni da posto comune. ECCO LA GRANDE DISCRIMINAZIONE FRA DOCENTI DI POSTO COMUNE E DOCENTI DI POSTO DI SOSTEGNO. D’altra parte, poi, limitando il tutto al solo e prossimo anno scolastico si riducono al minimo o quasi nulle le possibilità di assunzione nelle regioni del Sud.
CONSOLIDAMENTO ORGANICO COVID MA SOLO FINO A DICEMBRE 2021
All’art. 58 si prevede che il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse stanziate, per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile.
Parimenti, sarà possibile attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.
Insomma, si rinnoverà il solito dilemma se trattasi di supplenza temporanea o annuale e nel caso, gli interessati (docenti e ata) si troveranno a decidere al buio se accettare o meno. Le scuole, dal loro canto, non sanno ad inizio d’anno quale programmazione fare con tali risorse attesa la temporaneità dell’incarico.
ISTITUTI IL SOLITO TAVOLO DI COORDINAMENTO CHE NELL’ANNO 2020 HA DATO SCARSI RISULTATI
Ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo e nell’ambito della conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento operativo.
TENIAMO CONTENTI LE SCUOLE: FINANZIATI GLI ACQUISTI DIARREDI SCOLASTICI (ATTENZIONE NON I BANCHI DI AZZOLINA MEMORIA)
Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l’acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
QUALCOSA SI DA’ ANCHE ALLE SCUOLE PARITARIE
Il fondo previsto dall’art. 58 comma 5 per le scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, viene incrementato da 50 a 60 milioni di euro. Inoltre, si aggiungono (oltre alle scuole paritarie primarie e secondarie) anche le scuole dell’infanzia paritarie fra quelle cui è destinato un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.
CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DI DISPOSITIVI IN COMODATO
Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d’uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui ».
RIVOLUZIONATO IL CONCORSO PER DIRIGENTI TECNICI
Si opera una riorganizzazione istituendo presso il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti, la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (al posto di un ruolo apposito per i dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione, con ripartizione dei posti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria);
Si ridefiniscono i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, non più distinti a seconda del grado di istruzione, disponendo che possono partecipare:
- i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali;
- il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, confermato in ruolo, che sia in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un’anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni (a fronte di almeno 9 anni);
Si stabilisce che le prove concorsuali consistono in 2 prove scritte (a fronte di 3) e una prova orale. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli. Si dispone una che il bando di concorso può prevedere una riserva fino al 10% dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno 3 anni.
TESTO RELATIVO ALLA SCUOLA CON EMENDAMENTI APPROVATI DECRETO LEGGE 73-SOSTEGNI BIS–