AVVISO MINISTERO ISTRUZIONE: PRESENTAZIONE ISTANZE IMMISSIONE IN RUOLO E SUPPLENZA ANNUALE DAL 10 AGOSTO AL 21 AGOSTO

Il Ministero dell’Istruzione ha finalmente ufficializzate le date di presentazione delle domande intese ad ottenere l’incarico annuale (per la successiva nomina in ruolo) e le supplenze annuale.

L’avviso ufficiale ha disposto l’apertura delle funzioni per la presentazione delle predette istanze fissandone anche i termini.

Le istanze vanno presentate nel periodo compreso

tra il 10 agosto 2021 (h. 9,00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23,59)

tramite istanze online.

Si rimanda al nostro precedente notiziario in cui abbiamo spiegato come va prodotta la domanda e che cliccando qui si accede

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”

In ogni caso ribadiamo che sono interessati alle due procedure: 

  1.  Relativamente agli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo. cioè LA PROCEDURA STRAORDINARIO PER IMMISSIONE IN RUOLO:  a) docenti abilitati iscritti nelle GPS di I fascia e in possesso dei seguenti requisiti:
    • per le assunzioni su posto comune servono 3 annualità di servizio su posto comune nelle scuole statali svolti negli ultimi 10 anni scolastici. Il servizio può essere svolto anche su altra classe di concorso/grado, purché su posto comune.
    • per le assunzioni su posto di sostegno non sono invece richieste annualità di servizio.
  2. Relativamente agli incarichi a tempo determinato per ottenere :
    a) supplenze annuali (31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
    b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

RICORDIAMO CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA VIENE INTESA COME RINUNCIA ALLA PROCEDURA PER LA QUALE NON SI E’ PRODOTTA DOMANDA; TALE RINUNCIA SUSSISTE ANCHE NEL CASO NON SI INDICHINO ALCUNE SEDI CHE, VICEVERSA, SAREBBERO STATO OGGETTO DI CONFERIMENTO DI NOMINA ANNUALE (PER RUOLO O SUPPLENZA)

Si potranno esprimere fino a 150 preferenze analitiche (cioè singole scuole) o anche sintetiche (comuni o distretti). In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.