In questi giorni si sta procedendo all’assunzione di personale ata da parte delle istituzioni scolastiche che, dal loro canto, devono, si ricorda, prima di tutto scorrere la graduatoria di 1^ fascia (cosiddetta graduatoria di istituto concorso 24 mesi immissione in ruolo) e, in caso di esaurimento della stessa, accedere dalla graduatoria di istituto di 2^ fascia (ex graduatoria permanente), in caso di esaurimento anche di detta graduatoria, accedere dalla graduatori di 3^ fascia (ossia dalla graduatoria di istituto).
Ci risulta, invero, che numerose scuole hanno addirittura nominato assistenti amm.vi sin dal 1^ settembre o giorni successivi, quando ancora non erano state poste disponibili dal Ministero le graduatorie di istituto di 1^ e 2^ fascia, di fatto utilizzando direttamente la graduatoria di 3^ fascia.
Non solo, anche nel controllo della domanda e dei titoli dichiarati dagli interessati, vengono segnalate diversità e disparità di trattamento nella valutazione dei servizi
Questa organizzazione sindacale già dal 21 marzo 2021 aveva, con apposito comunicato pubblicato su questo sito, chiarito quali erano i titoli e i servizi valutabili – clicca qui per scaricare –, e, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in data 10 maggio 2021, riprendendo il nostro comunicato e riproducendolo integralmente, aveva confermato le nostre indicazioni- clicca qui per scaricare-
Proprio nella nota dell’Ust di Bari, che si ripete riproduce il comunicato della nostra organizzazione sindacale, al punto 6 così, inequivocabilmente, si chiarisce: “6. Servizi prestati EE. LL. Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana), nei Patronati scolastici e nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti. Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali.”
Orbene, ci risulta che talune scuole hanno convalidato e valutato il servizio reso da aspiranti con rapporto di impiego con cooperativa privata che svolgeva servizio, in qualità di azienda appaltatrice, nel comune (pulizia dei locali) ovvero nelle scuole (servizio di integrazione scolastica o altro).
Insomma, un vero e proprio vulnus per altri aspiranti che si sono visti scavalcati in graduatoria e pretermessi nel conferimento delle nomine.
La valutazione di detto servizio è assolutamente vietata in quanto il servizio deve essere reso direttamente alle dipendenze dell’Amministrazione Statale, Comunale e Provinciale ovvero delle Scuole stesse e non tramite assunzione di cooperative o ditte che, poi, quali vincitrici di gare o avvisi pubblici, svolgono servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Appare evidente, anche, che se sono state conferite nomine nei primi giorni di settembre accedendo direttamente dalla 3^ fascia senza interpello degli aspiranti collocati in 1^ e 2^ fascia, ovvero valutati servizi di cui sopra si è detto, ci troveremo di fronte a evidenti irregolarità ed illegittimità che potrebbero dare origine non solo a responsabilità amministrative ma anche a responsabilità di diverso ordine, attesa la chiarezza di quanto previsto dal D.M. 50 del 3.3.2021