Con l’emanazione del Decreto n. 188 del 21.06.2021 il Ministero ha voluto dare attuazione all’art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021 che prevede per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Il personale docente in questione , per l’anno scolastico 2021/2022, secondo il Ministro Bianchi, è obbligato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, così come delineato nella nota prot. 27622 del 6.9.2021.
In ragione di tali disposizioni le attività formative dovevano svolgersi entro il 30 novembre 2021. La scadenza delle attività formative prevista per il 30 novembre, a seguito della sentenza del TAR Lazio n.9795 del 14/9/2021 con cui è stato disposta l’annullamento del D.I. 182/2020 – Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. è stata prorogata al 30 marzo 2022.
Nonostante il Ministero non abbia chiarito come le scuole devono gestire le 25 ore di formazione (in sostanza come devono essere considerate e retribuite) alcuni Uffici Scolastici Regionali sono andati avanti con la programmazione degli interventi formativi senza un confronto con le OO.SS.
Atteso quanto sopra, appare evidente che occorre rilevare come la nota ministeriale 27622 del 6 settembre 2021, che
prevede l’avvio delle attività, così recita “il personale docente, per l’a.s.2021/2022,sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, per complessive 25 ore annuali”
Quindi non può non sottolinearsi come sui provvedimenti emanati, pur nella loro contraddizione e confusione giuridica, emerge comunque un presupposto giuridico non superabile costituito dal fatto che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro (art.40 dlsg.165/2001) e il piano delle attività formative deve essere deliberato dal collegio docenti (art.66del CCNL /2007)
D’altra parte, proprio la nota ministeriale, nel prendere atto della lacuna normativa e dell’intervento unilaterale che incide su una materia, quale la formazione, che è oggetto di contrattazione, nel prevedere il piano di formazione, usa il termine “INVITA” E NON “OBBLIGO” alla partecipazione alle attività formative previste
Il Ministero deve rendersi conto che senza il coinvolgimento degli organi collegiali, nel rispetto dell’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, tenuto conto delle ricadute sul lavoro in un momento così difficile, quale si sta vivendo oggi, ogni decisione si pone in contrasto con le disposizioni contrattuali
Siamo fortemente contrari e riteniamo inaccettabile che si vadano a prevedere obblighi di servizio extra orario di lavoro senza remunerazione (sentenza del 28 ottobre 2021 Corte Giustizia Europea), motivo per cui sono proprio i collegi docenti che dovranno conteggiare il monte ore, per questo nuovo onere di servizio, da collocare o in attività funzionali o, se aggiuntive, da retribuire.
Si invitano, alla luce delle considerazioni sopra esposte, i Dirigenti Scolastici a convocare i collegi dei docenti e a tener conto delle delibere del predetto organo collegiale e, nel contempo, convocare le RSU di ciascuna scuola per l’esame contrattuale della problematica