Nei giorni scorsi abbiamo già pubblicato un resoconto sulla presunta obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione per i docenti curriculari che prestano servizio in classi che accolgono alunni con disabilità.
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A quanto già detto cìè da aggiungere che è consolidata la giurisprudenza in materia che stabilisce come la formazione obbligatoria vada sempre collocata in orario di servizio: dopo svariate sentenze dei Tribunali italiani è giunta recentemente anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE
In proposito, ancora, ribadiamo che le attività funzionali all’insegnamento sono altresì costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Esse comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (art. 29 CCNL/2007).
Quindi vige ancora il principio ineludibile per cui è la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro. (art.40, dlgs 165/2001 ). Pertanto la formazione è obbligatoria ma deve rientrare nelle attività di servizio – fino a 40 ore – previste per le attività funzionali delle riunioni collegio docenti (CCNL/2007). Qualora si dovessero sforare le 40 ore queste andranno remunerate.
Si allega a tal fine un modello di istanza da produrre al Dirigente Scolastico, laddove lo stesso voglia imporre la formazione obbligatoria per tutti i docenti senza considerare gli impegni previsti dalle attività funzionali e senza prevedere retribuzione in merito.
CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIO- DOMANDA PER IL DIRIGENTE