A seguito della pubblicazione in G.U. del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” scatta l’obbligo vaccinale per il personale della scuola
Per rispondere a numerosi quesiti che ci sono stati posti, precisiamo che:
- L’obbligo scatta dal 15 DICEMBRE – per il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
- L’obbligo non riguarda solo chi non ha fatto la prima dose ma anche coloro che devono completare il ciclo vaccinale (terza dose compresa)
- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
- attendere l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato). Quindi, il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso.
- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa.Per chi non ha fatto nemmeno la prima dose, è possibile procedere in queste modalità:
- Per coloro che hanno prenotato la prima dose e che verranno chiamati ad effettuare il vaccino dopo il 15 dicembre è opportuno sottolineare che gli stessi potranno, entro il tempo necessario per avere la somministrazione (ma anche coloro che devono fare la seconda o terza dose e quindi hanno il green pass scaduto), continuare a lavorare ma dovranno effettuare il tampone ogni 48 ore.
- In tema di sanzioni, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
- Si ribadisce che l’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”, quindi, come abbiamo più volte detto ciò vale anche per la terza dose.