IL Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l’ ordinanza del 26/11/2021 ha respinto la richiesta del Ministero dell’Istruzione di sospendere in via cautelare la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza) n. 09795/2021, rinviando tutto al giudizio di merito
Ripercorriamo brevemente il problema.
Premessa
L’art. 12 della legge 104 ai commi 5 e 6 prevedeva la formulazione di un “piano educativo individualizzato” per ciascun alunno con disabilità, a partire dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2017, si erano meglio individuati sia gli elementi del PEI, unitamente alle tempistiche per la sua redazione e verifica, sia la composizione e competenza rispetto all’elaborazione di tale piano da parte del Gruppo di lavoro operativo (GLO).
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Si è dovuto aspettare il 13 gennaio 2021 affinchè il Ministero, in applicazione di quanto previsto dal D.L.vo 66/2017 provvedesse, anche a seguito delle modifiche allo stesso d.l.vo 66 apportate dal dl.vo 96/2019, ad emanare il Decreto Interministeriale n. 182/2020, con cui stabiliva la compilazione di nuovi PEI (previsti per ciascun tipo di scuola ed allegati al medesimo decreto), unitamente alle linee guida per la loro compilazione (anch’esse allegate) e alle modalità di partecipazione ai GLO, nonché le modalità di individuazione della richiesta di sostegni didattici e per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità (secondo indicazioni e tabelle anch’esse ricomprese nel medesimo decreto).
Avverso tale decreto è stato proposto ricorso al TAR che, in accoglimento delle argomentazioni contenute nel ricorso, ne ha disposto la sospensione con l’effetto di ritenere nulla la compilazione dei nuovi modelli proposti dal Ministero.
In ogni caso, anche in pendenza del giudizio di merito, le scuole possono procedere alla redazione di un Pei per ciascun alunno con disabilità, seppur senza le nuove indicazioni modellizzate da parte del decreto annullato (che appunto conteneva tali nuovi modelli).
Infatti, rimane ferma la fonte normativa a cui il Decreto interministeriale n. 182/2020 ed i nuovi modelli di Pei ad esso allegati avrebbero dovuto dare solo delle declinazioni (nel senso sopra detto); tale fonte normativa era ed è il decreto legislativo n. 66/2017 che ribadisce l’esigenza di un PEI annuale per ciascun alunno con disabilità, così come già prima previsto (lo si ripete) sin dalla legge n. 104/1992.
Pertanto venuta meno l’indicazione delle modalità di redazione del PEI rimangono comunque fermi sia gli elementi imprescindibili del PEI sia tutti gli obblighi (es. tempistica, ecc.) indicati dall’art. 7 del d.lgs. n. 66/2017.
Il Decreto n. 182/2020 annullato dal Tar, aveva previsto, nel suo articolo 3, che la famiglia potesse chiedere al Dirigente di autorizzare alla partecipazione del GLO non più di un esperto dalla stessa indicato, per giunta chiedendo che la famiglia dichiarasse che tale partecipazione fosse a titolo gratuito.
Mentre il Tar Lazio ha ribadito che “nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità”.
Pertanto, in forza dell’art. 9 del d.lgs sopra citato, si continueranno a prevedere nei GLO le figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica.
Nel Decreto Interministeriale n. 182/2020, il Ministero aveva stabilito anche che il GLO formulasse le relative proposte di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1 del medesimo decreto.
Anche tale aspetto aveva determinato delle censure avanzate nel ricorso innanzi al Tar che poi ha portato all’annullamento dell’intero decreto, essendosi contestata l’introduzione, senza alcun ancoraggio normativo, di una predeterminazione rigida e rigorosa del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento” ed esautorazione della discrezionalità tecnica di tale organo collegiale.
Pertanto nella sentenza del Tar è ricordato che: “È il “contesto”, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa…ciò non significa che ogni disabilità comporti l’automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno, ossia un’assistenza specialistica sovrabbondante o comunque non necessaria, ma neppure è ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare detta assegnazione, riducendola oltre modo rispetto a quanto sarebbe invece necessario per il raggiungimento dello scopo” e la nota Ministeriale n. 2044/2021 ha ulteriormente precisato che: «Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale”
Quindi, ora, a seguito dell’accogliemento del ricorso da parte del TAR e della conferma di tale sentenza da parte del Consiglio di Stato, riunitosi nei giorni scorsi in seduta plenaria, si sottolinea che le questioni oggetto di giudizio
meritano di essere approfondite nella sede di merito per cui gli effetti del D.M. oggetto dell’impugnativa restano sospesi fermo restando le procedure di compilazione del PEI da parte della scuola in applicazione delle norme precedenti al D.M. impugnato.