CATEGORIE PROTETTE: COSA SONO, COME CI SI ISCRIVE E QUALI BENEFICI

Non poche volte vengono richiesti chiarimenti in ordine sia all’applicazione delle norme relative alla tutela di coloro che appartengono alle cosiddette “categorie protette” sia per quanto attiene alle procedure per iscriversi in tali elenchi.

Riteniamo opportuno, pertanto, fornire alcuni chiarimenti:

Con la legge 68/1999 viene introdotto un sistema di protezione per coloro che, a seguito di malattie, infortuni, etc si trovano in una situazione di difficoltà  per l’accesso al lavoro. Si è, pertanto, parlato di “categorie protette per l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità”.

INIZIAMO INNANZI TUTTO A DELINEARE CHI SONO COLORO CHE POSSONO GODERE DI TALE BENEFICIO

  • persone che soffrono di minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali o portatrici di handicap intellettivo, che causino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone che sono invalide del lavoro e con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
  • vittime del terrorismoconiugi e orfani di persone morte sul lavoro, in servizio o in guerra, o persone che hanno visto aggravarsi la loro invalidità per queste cause.

Per chi rientra in queste categorie sono state disposte delle misure di sostegno e collocamento mirato per rendere più agevole l’inserimento al lavoro.

Per coloro che appartengono a dette categorie sono previsti determinati obblighi a carico dei datori di lavoro

Infatti, quest’ultimi, hanno l’obbligo di assumere chi appartiene a categorie protette.

In questa misura:

  • il 7% dei lavoratori occupati in aziende o strutture pubbliche con più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori per aziende che hanno tra 36 e 50 dipendenti;
  • un lavoratore per aziende che hanno tra 15 e 35 dipendenti.

La chiamata può essere per chiamata nominativa o numerica, ovviamente dalle liste che sono in possesso ai Centri per l’impiego e dove le persone con disabilità devono iscriversi. La chiamata nominativa avviene in particolare nel settore privato, mentre nel settore pubblico, come appresso vedremo, vige il sistema di chiamata numerica. 

Scarica qui tutte le agevolazioni previste

Per poter usufruire di tali benefici occorre essere iscritto nelle cosiddette LISTE CATEGORIE PROTETTE.

Ma come ci si iscrive alle liste categorie protette?

Occorre recarsi nel centro per l’impiego della propria provincia di residenza. È ovviamente indispensabile avere un documento che accerti la percentuale di invalidità necessaria per l’iscrizione (almeno il 46%).

A stabilire la percentuale di invalidità è una commissione sanitaria dell’Asl (oltre ai medici dell’azienda sanitaria ce n’è uno dell’Inps) che visita la persona con disabilità.

Per arrivare all’accertamento bisogna seguire questa procedura:

  • andare dal medico curante e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. Il medico deve indicare oltre ai dati anagrafici:
  • codice fiscale
  • tessera sanitaria
  • dati clinici (anamnesi, obiettività) diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
  • indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto indicazione di eventuali patologie gravi indicazione della finalità del certificato l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato e lo inoltra all’Inps con il servizio dedicato. Stampa la ricevuta con il codice identificativo della procedura.

La ricevuta viene consegnata all’interessato con la copia originale del certificato che dovrà essere consegnata al momento della visita medica (il certificato ha una validità di 90 giorni).

L’interessato deve a sua volta presentare la domanda all’Inps (sempre per via telematica):

  • per farlo è necessario essere accreditati (avere il codice Pin).
  • Il certificato può essere inviato personalmente o rivolgendosi a Caf e Patronati;
  • il sistema abbina il certificato introduttivo con la domanda presentata dal paziente;
  • la convocazione dovrebbe avvenire entro 30 giorni (mediante raccomandata e email);
  • al termine della visita la commissione sanitaria redige un verbale elettronico in cui si attesta l’eventuale percentuale di invalidità;
  • ci sarà anche una scheda funzionale, che accerta quali sono le capacità lvarotative della persona con disabilità e a quale tipo di mansioni può essere adibito;
  • il verbale viene poi inviato in doppia copia all’interessato.

A questo punto, se la percentuale di invalidità è superiore al 45%, la persona interessata deve presentare al Centro per l’impiego. Lì dovrà compilare un modulo per attestare:

  • di avere più di 15 anni;
  • di non essere in età pensionabile;
  • di essere disoccupato;
  • di essere in possesso della percentuale di invalidità richiesta per legge (con la presentazione del verbale della commissione medica).
E’ importante sapere che per essere iscritti nelle predette liste occorre trovarsi in uno stato di disoccupazione.
Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in € 8.145 annui; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.
Venendo al mondo scuola è opportuno specificare che, relativamente alle procedure di accertamento dell’invalidità e allo stato di disoccupazione, vale quanto sopra espresso, mentre, per coloro che non sono disoccupati si applica la precedenza a parità di punteggio nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze ovvero procedure concorsuali (questo vale anche per tutte le procedure concorsuali del pubblico impiego).
Molte volte il supplente temporaneo o annuale ritenendo di essere occupato non perfeziona l’iscrizione nelle liste di collocamento per cui non essendo iscritto in tali liste non ha diritto a quello che innanzi abbiamo citato come obbligo di assunzione numerica.
Per questo motivo, suggeriamo sempre di recarsi presso l’Ufficio di Collocamento e, forniti, nel caso di occupazione temporanea, delle proprie dichiarazioni fiscali chiedere se si rientra nel limite di reddito come sopra specificato.
Vediamo ora come funziona per la scuola l’obbligo dell’assunzione per chi appartiene alle categorie protette
Come è noto la scuola annovera come lavoratori sia docenti che personale ata, orbene la dotazione organica indispensabile per il funzione del servizio scolastico è rappresentato dagli ORGANICI DI SCUOLA cioè dal numero di personale docente e ata calcolato in base al numero di classi/alunni che frequentano tale scuola. Distinguendo l’organico per scuola infanzia, primaria, secondaria distinti per classi di concorso, distinti poi per il personale ata per i singoli profili professionali.
La somma di tutti gli organici delle singole scuole e delle singole categorie di docenti e ata determina il rispettivo  ORGANICO PROVINCIALE
Proprio tenendo conto dell’organico provinciale si procede ad alcuni calcoli che rappresentiamo con l’esempio appresso riportato.
Si dia il caso per esempio dell’ORGANICO PROVINCIALE SCUOLA PRIMARIA:
NUMERO POSTI ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA PRIMARIA                                 3000
-cioè la somma di tutti i posti in organico delle singole scuole
POSTI RISERVATI LEGGE 68/99 : 8%  (7% disabili più 1% vittime
del dovere o azioni terroristiche)    DI 3000  CIOE’                                                                             240
1) POSTI GIA’ COPERTI DA PERSONALE 
IN SERVIZIO (CIOE’ DI RUOLO APPARTENENTI
A CATEGORIE PROTETTE)                                                                                                           200
2) POSTI SCOPERTI DA ATTRIBUIRE A DOCENTI
APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE                                                                               40   (240-200)
IN RAGIONE DI QUANTO PRECEDE SIA PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI RUOLO CHE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI OCCORRE ASSUMERE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA INCLUSI NELLE GRADUATORIE E CHE RISULTINO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE PRESSO
L’UFFICIO DEL LAVORO E NELL’ELENCO DEI DISOCCUPATI.
ATTENZIONE SI RIPETE, SE SI E’ IN POSSESSO DEL SOLO CERTIFICATO INPS E NON SI E’ ISCRITTI NELLE LISTE DELL’UFFICIO DEL LAVORO SI HA DIRITTO ALLA SOLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA E NON ALLA RISERVA DEI POSTI.
OCCORRE INFINE PRECISARE CHE LADDOVE SI DEBBA PROCEDERE ALL’ASSUNZIONE PER ESEMPIO DI 35 DOCENTI DALLA PRIMARIA NON SI POSSONO ASSUMERE TUTTI E 35 COME APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE IN QUANTO LA NORMATIVA PREVEDE CHE LE ASSUNZIONI DI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE POSSA AVVENIRE PER UN MASSIMO DELLA META’ DEI POSTI MESSI A CONCORSO O DA CONFERIRE COME SUPPLENZE. NEL NOSTRO ESEMPIO MASSIMO SE NE POTRANNO ASSUMERE 18 (META’ DI 35) COME APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE