Non poche volte vengono richiesti chiarimenti in ordine sia all’applicazione delle norme relative alla tutela di coloro che appartengono alle cosiddette “categorie protette” sia per quanto attiene alle procedure per iscriversi in tali elenchi.
Riteniamo opportuno, pertanto, fornire alcuni chiarimenti:
Con la legge 68/1999 viene introdotto un sistema di protezione per coloro che, a seguito di malattie, infortuni, etc si trovano in una situazione di difficoltà per l’accesso al lavoro. Si è, pertanto, parlato di “categorie protette per l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità”.
INIZIAMO INNANZI TUTTO A DELINEARE CHI SONO COLORO CHE POSSONO GODERE DI TALE BENEFICIO
- persone che soffrono di minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali o portatrici di handicap intellettivo, che causino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone che sono invalide del lavoro e con un grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
- vittime del terrorismo, coniugi e orfani di persone morte sul lavoro, in servizio o in guerra, o persone che hanno visto aggravarsi la loro invalidità per queste cause.
Per chi rientra in queste categorie sono state disposte delle misure di sostegno e collocamento mirato per rendere più agevole l’inserimento al lavoro.
Per coloro che appartengono a dette categorie sono previsti determinati obblighi a carico dei datori di lavoro
Infatti, quest’ultimi, hanno l’obbligo di assumere chi appartiene a categorie protette.
In questa misura:
- il 7% dei lavoratori occupati in aziende o strutture pubbliche con più di 50 dipendenti;
- due lavoratori per aziende che hanno tra 36 e 50 dipendenti;
- un lavoratore per aziende che hanno tra 15 e 35 dipendenti.
La chiamata può essere per chiamata nominativa o numerica, ovviamente dalle liste che sono in possesso ai Centri per l’impiego e dove le persone con disabilità devono iscriversi. La chiamata nominativa avviene in particolare nel settore privato, mentre nel settore pubblico, come appresso vedremo, vige il sistema di chiamata numerica.
Scarica qui tutte le agevolazioni previste
Per poter usufruire di tali benefici occorre essere iscritto nelle cosiddette LISTE CATEGORIE PROTETTE.
Ma come ci si iscrive alle liste categorie protette?
Occorre recarsi nel centro per l’impiego della propria provincia di residenza. È ovviamente indispensabile avere un documento che accerti la percentuale di invalidità necessaria per l’iscrizione (almeno il 46%).
A stabilire la percentuale di invalidità è una commissione sanitaria dell’Asl (oltre ai medici dell’azienda sanitaria ce n’è uno dell’Inps) che visita la persona con disabilità.
Per arrivare all’accertamento bisogna seguire questa procedura:
- andare dal medico curante e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. Il medico deve indicare oltre ai dati anagrafici:
- codice fiscale
- tessera sanitaria
- dati clinici (anamnesi, obiettività) diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
- indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto indicazione di eventuali patologie gravi indicazione della finalità del certificato l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il medico compila il certificato e lo inoltra all’Inps con il servizio dedicato. Stampa la ricevuta con il codice identificativo della procedura.
La ricevuta viene consegnata all’interessato con la copia originale del certificato che dovrà essere consegnata al momento della visita medica (il certificato ha una validità di 90 giorni).
L’interessato deve a sua volta presentare la domanda all’Inps (sempre per via telematica):
- per farlo è necessario essere accreditati (avere il codice Pin).
- Il certificato può essere inviato personalmente o rivolgendosi a Caf e Patronati;
- il sistema abbina il certificato introduttivo con la domanda presentata dal paziente;
- la convocazione dovrebbe avvenire entro 30 giorni (mediante raccomandata e email);
- al termine della visita la commissione sanitaria redige un verbale elettronico in cui si attesta l’eventuale percentuale di invalidità;
- ci sarà anche una scheda funzionale, che accerta quali sono le capacità lvarotative della persona con disabilità e a quale tipo di mansioni può essere adibito;
- il verbale viene poi inviato in doppia copia all’interessato.
A questo punto, se la percentuale di invalidità è superiore al 45%, la persona interessata deve presentare al Centro per l’impiego. Lì dovrà compilare un modulo per attestare:
- di avere più di 15 anni;
- di non essere in età pensionabile;
- di essere disoccupato;
- di essere in possesso della percentuale di invalidità richiesta per legge (con la presentazione del verbale della commissione medica).