L’Assegno unico figli è stato introdotto dal 1° luglio 2021 solo per autonomi e disoccupati, dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore anche per i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici.
La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’assegno unico universale sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
- le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.
In cosa consiste l’Assegno Unico e Universale per i figli
- è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’Assegno Unico e Universale sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’assegno unico universale, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Per poter percepire l’assegno unico universale già da marzo e, quindi, non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
- Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l’ISEE dall’INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l’assegno unico universale.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l’assegno unico universale può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
- Resta salva la possibilità di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di assegno unico universale; in tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.
Una panoramica sugli importi
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
- ogni figlio successivo al secondo;
- famiglie numerose;
- figli con disabilità;
- madri di età inferiore ai 21 anni;
- nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*)
(*) In mancanza di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio
è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.
Requisiti per beneficiare dell’assegno unico universale
L’assegno unico universale spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 230/2021, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
L’assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto nei punti precedenti.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.
Modalità di erogazione dell’assegno unico universale
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata. Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda: a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente.
Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
- b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
- c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione. Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
Si allegano per completezza e per evetuali ulteriori approfondimenti utili all’argomento trattato: