Si richiama l’attenzione del personale docente incluso nelle GAE che occorre procedere, diversamente da quanto effettuato con le GPS, all’indicazione delle scuole ove essere inserito per il conferimento delle supplenze temporanee.
Infatti, il predetto personale per effetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ha potuto chiedere:
- la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La domanda è stata inoltrata entro il 4 aprile 2022.
Come si ricorderà al momento della presentazione della domanda non sono state indicate le scuole ove essere inclusi in graduatoria di istituto, per cui a breve il Ministero emanerà specifico provvedimento con cui stabilirà il termine entro cui procedere in tale senso
La domanda (c.d. modello B) si presenterà tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”
La provincia scelta per la I fascia delle graduatorie d’istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Si potranno indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.