RIFORMA DEL RECLUTAMENTO: IMPORTANTI MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DEL D.L. 36 DI BIANCHI DA PARTE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI. MA SARANNO ACCOLTE DAL GOVERNO ?

Entro il 29 giugno il decreto legge predisposto dal Ministro Bianchi deve essere convertito in legge. Questo il motivo per cui in questi giorni le Commissioni Parlamentari stanno affannandosi (si fa per dire) ad apportare modifiche al testo della legge che presentava e presenta norme assolutamente discutibili e non condivisibili. 

A oggi gli emendamenti approvati in sede di Commissioni Parlamentari possono essere così riassunti: 

SVOLGIMENTO NUOVI CONCORSI
La selezione dei docenti di ruolo avverrà sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, PER IL QUALE SARA’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE (vedi appresso)

Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta con più quesiti a risposta aperta, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’in­formatica e sulla lingua inglese.

Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicem­bre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

La prova orale accerterà, oltre alle conoscenze disciplinari, le compe­tenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifi­co. 

CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Per accedere al concorso è necessario aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento che si consegue mediante un percorso universitario e accademico di almeno 60 CFU/CFA e il superamento della prova finale prevista al termine del percorso. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

Ai fini di cui dell’acquisizione dei 60 CFU, fermo restando il consegui­mento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, viene riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al con­corso secondo il previgente ordinamento

La prova scritta è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effet­tuato durante il percorso di formazione iniziale.

I percorsi in questione saranno a numero chiuso. Infatti, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’uni­versità e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istru­zione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omoge­nea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selet­tività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche clas­si di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

COME SI SVOLGERA’ LA  FASE TRANSITORIA
Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-prati­co coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. I vincitori di concorso dovranno poi conseguire gli ulteriori CFU successivamente.

I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i 30 CFU, sottoscrivono un con­tratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accade­mico di formazione con oneri, a carico dei partecipanti.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario e acca­demico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’inse­gnamento e sono conseguentemente assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui posi­tivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

DEROGA SINO AL 31 OTTOBRE 2022 PER CHI E’ IN POSSESSO DEI 24 CFU
Sino al 31 dicembre 2024, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO AL CONCORSO AI DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Per la copertura dei posti comuni e di insegnante tecnico pratico, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il posses­so del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, han­no svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cin­que anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abi­litazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale con le 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale di sup­plenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compon­gono il percorso universitario di formazione iniziale con oneri a carico dei partecipanti. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione.

ABILITATI\SPECIALIZZATI SU ALTRE CDC
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilita­zione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione ini­ziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didatti­che applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

CONSEGUIMENTO TITOLO DI SOSTEGNO PER CHI HA SVOLTO 3 ANNI DI SERVIZIO SU TALE TIPOLOGIA DI POSTO

Fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istru­zione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cin­que su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. 

I percorsi sono svolti con moda­lità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusiva­mente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

REQUISITI DI ACCESSO ALLE CDC A-26 E A-28
Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concor­so A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.

ASSUNZIONE DALLE GPS I FASCIA PER POSTO DI SOSTEGNO
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo dopo le assunzioni ordinarie e la c.d. “call veloce”, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimen­to delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) costituite e aggiornate con cadenza biennale.

CONCORSO RISERVATO PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Accanto al concorso ordinario che sarà utilizzato per la copertura del 50% dei posti, il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario dio­cesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di ser­vizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla pre­sente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponi­bili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.

INSERIMENTO IDONEI NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA
Le graduatorie dei concorsi ordinari (anche per la scuola secondaria), sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Giova sottolineare che tali emendamenti devono ora essere approvati sia dalla Camera che dal Senato per modificare ufficialmente il D.L. 36/2022.

Il rischio è che  il Governo possa porre la questione di fiducia, bypassando in tal modo le modifiche approvate  della I e VII commissione di Palazzo Madama, per cui tutto ciò che è sopra illustrato possa diventare una autentica chimera e, ancora una volta, il Parlamento verrebbe spogliato delle sue prerogative legislative

EMENDAMENTI APPROVATI