Il motivo per cui il personale della scuola precario non potrebbe ricevere il bonus di 200 euro sarebbe da attribuire al fatto che i contratti di supplenza aventi scadenza al 30 giugno non sarebbero attivi al 1^ luglio nè si può includere tale personale fra coloro che sono da definire disoccupati in quanto non avrebbero maturato il requisito della titolarità di un trattamento di disoccupazione a giugno, in quanto la Naspi scatta a partire da 8 giorni dopo l’interruzione del lavoro, per cui partendo a luglio non farebbe, per l’appunto, rientrare tale personale nel novero di coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In proposito, nel premettere che siamo fortemente critici verso tale misura, tenuto conto che a fronte di aumenti che ormai sono assestati per circa il 10% ed oltre su tutti i prodotti e servizi, si pensa di “accontentare” e stemperare il malessere dei lavoratori elargendo la “fantasmagorica” prebenda di euro 200….una tantum. Una scarsa considerazione delle difficoltà dei lavoratori e delle famiglie e una misura iniqua e insoddisfacente; ben altro dovrebbe fare un governo serio e dei migliori, come per esempio sottoscrivere il contratto scaduto da anni e rinnovare quello in scadenza con riconoscimento di aumenti retributivi significativi e che tengano conto della reale perdita del potere d’acquisto degli stipendi.
Ritornando al “bonus”, alcune sigle sindacali (in ispecie una che si vanta di tutelare storicamente i lavoratori tutti (?), fanno sapere che al personale Ata e docente della scuola con contratto a tempo determinato (compreso il personale con nomina al 30 giugno) spetterebbe l’indennità una tantum di 200 euro prevista dal DL 50/2022 (Decreto Aiuti) ove nel 2021 sia stato svolto un servizio di almeno 50 giornate di lavoro effettive anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato e con un reddito al di sotto del limite reddituale di 35.000€ per l’anno 2021.
I lavoratori con questi requisiti, per ricevere il bonus, dovrebbero presentare domanda all’Inps (anche attraverso i servizi di assistenza dei patronati) entro il 31 ottobre 2022.
Tutto ciò si evincerebbe da una lettura approfondita e corretta della norma (c. 13, art. 32 del DL 50/2022) e della circolare applicativa dell’INPS (n. 73 del 24 giugno 2022) da cui si desume che l’ente provvederà ad erogare il bonus a tutti i lavoratori precari con i requisiti sopra indicati.