Durante l’incontro che il Ministero ha tenuto con le cosiddette OO.SS. rappresentative è stato rappresentato che con molta probabilità il periodo previsto per la presentazione, da parte degli interessati, delle domande di partecipazione alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze sarà fissato dal 2 al 16 agosto 2022.
E’ ovvio che la procedura, come per lo scorso anno, prevede la presentazione della domanda per le nomine da GAE/GPS e GPS I fascia di sostegno finalizzata al ruolo sui posti di durata fino al 31 agosto e al 30 giugno.
Ci chiediamo come potrà essere realizzata tale procedura se moltissimi uffici provinciali ancora non pubblicano le graduatorie GPS? Come sarà possibile, ammesso pure che gli uffici riescano entro il 31 luglio a pubblicare le graduatorie, consentire ai docenti di far rilevare eventuali errori commessi nella valutazione da parte di coloro che hanno valutato le domande ? Come potranno essere pubblicate le disponibilità dei posti atteso che sono in corso ancora nomine in ruolo e deve, dal 2 agosto essere (almeno così afferma il Ministero) realizzata la CALL VELOCE ?
Per consentire la presentazione delle domande con la procedura informatizzata dovrebbero gli uffici pubblicare entro il prossimo 1° agosto le nuove graduatorie.
VICEVERSA IL MINISTERO INTENDE BYPASSARE TUTTA QUESTA PROCEDURA E PROCEDERE DIVERSAMENTE
Ad avviso del Ministero, infatti, le domande PER OTTENERE LE SUPPLENZE dovranno essere prodotte dai docenti senza che questi abbiano contezza delle disponibilità, per cui la scelta avverrà indicando scuole/comuni/distretti per le quali si aspira ad ottenere la nomina, a prescindere se vi è disponibilità o meno.
In seguito, sostiene il Ministero, gli uffici potranno comunque rettificare le valutazioni delle domande GPS e ripubblicare le graduatorie entro fine agosto.
Solo da tale data il “famigerato algoritmo” entrerà in funzione e, tenendo conto delle disponibilità che nelle more gli uffici provinciali avranno caricato al sistema informativo e delle scelte al buio operate dai docenti !!! entro il 16 agosto, verrà elaborato il conferimento delle supplenze sino al 30 giugno oppure 31 agosto.
Una procedura assurda, lesiva dei diritti dei lavoratori della scuola, offensiva della professionalità, dei diritti e delle prerogative previste per qualsiasi lavoratore, con palese violazione anche delle norme contenute nello Statuto dei lavoratori.
Ci chiediamo: le OO.SS. che si sono sedute al tavolo con il Ministero (le solite ovviamente cosiddette rappresentative) perchè non hanno, per rispetto di chi ritengono di rappresentare, abbandonato la riunione e presentata una diffida a questa assurda ed antigiuridica scelta di un MINISTRO INCAPACE ?
Si grida alla luna ma si calpestano i diritti dei lavoratori !!!
Per quanto attiene, poi, al contenuto della emananda circolare sulle supplenze, il Ministero ha fatto presente che :
a) Per le Nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) possono partecipare alla procedura compilando l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno. La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (se si compila l’apposita sezione dell’istanza). L’assegnazione di entrambi gli incarichi, quella sui posti di sostegno finalizzati al ruolo (GPS I fascia) e quella degli incarichi annuali (31/8-30/6), si effettua congiuntamente ovvero con un’unica procedura (per cui chi parteciperà per entrambe le procedure lo farà con un’unica domanda online) anche se il sistema elaborerà le operazioni in due momenti distinti: prima quelle relativi agli incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS sostegno; successivamente quelli relativi agli incarichi di supplenza (prima dalle GAE e, in subordine, dalle GPS di I e II fascia).
b) Ruolo per i docenti vincitori del concorso straordinario bis (previste dall’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
Tale procedura sarà realizzata (assurdo !!) dopo la call veloce, per cui gli Uffici scolastici regionali procederanno a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo
Terminate le procedure di nomina da GPS 1 fascia, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di nomina dal concorso straordinario-bis i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare numericamente i posti riservati ai vincitori di questa procedura.
c) Domande di Messa a disposizione – MAD
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza da MAD purché l’aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. I docenti saranno individuati prioritariamente tra i docenti abilitati e specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. Le domande di messa disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. In sostanza, i docenti inclusi in GAE E GPS non potranno produrre domanda, diversamente dall’a.s. 2021/2022, di messa a disposizione
d) Docenti di ruolo accesso e incarico ai sensi dell’art. 36 del CCNL
È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l’accesso agli altri incarichi di supplenza. Possono partecipare alla procedura anche i docenti già di ruolo o che sono stati destinatari di proposta in ruolo per l’a.s. 2022/23.
e) Supplenze per spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali
Premesso che nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, vanno attribuite ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento (ovviamente a richiesta). Prioritariamente vanno assegnate dette ora ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
f) E’ possibile richiedere il Part-time
Nel limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno potranno essere concesse richieste di part-time Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.