CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPLENZA A DOCENTI IN POSSESSO DI RISERVA DEI POSTI EX LEGGE 16- PRECISAZIONI

La grande confusione che si sta generando con il conferimento delle supplenze a causa dell’assegnazione delle nomine a docenti riservisti ha consigliato all’UST di Bari di emanare una dettagliata  nota (n. 24557) con cui ha fornito chiarimenti in merito alla verifica dei “titoli di riserva” con riferimento ai contratti a tempo determinato.

Nella nota si riepilogano alcune indicazioni utili per la verifica, da svolgersi con ogni consentita urgenza, degli aspiranti beneficiari delle norme “di riserva”, legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, puntualmente richiamate dalla circolare ministeriale prot. n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, alla quale si rimanda integralmente. 

Riserva N, M – La Legge 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N)sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego. É necessario che la certificazione che attesti l’iscrizione abbia data contigua all’assunzione presso l’istituzione scolastica.

Riserva R – L’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

Riserva E – Si richiama l’attenzione “sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del
collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98”.

Riserva A – La Legge n. 407/98 art 1, comma 2, dispone che “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli…”.

Con l’occasione. riteniamo utile richiamare l’attenzione  su come, invece,  l’algoritmo assegna l’incarico ai riservisti; a tal proposito occorre far riferimento alla O.M. 112/2022 e alla successiva  Circolare Supplenze  che prevedono:

  1. Il diritto alla riserva di posti di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, in occasione del conferimento dei contratti di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno conferite da GAE e GPS.     
  2. Cosa diversa, invece, è quanto previsto dalla O.M e circolare circa il diritto alla scelta prioritaria della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. Anche in questo caso il diritto alla scelta prioritaria opera per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno conferite da GAE e GPS. 

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  1. LEGGE 68/1999 E TITOLO DI RISERVA
    L’art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.

Come si calcolano le riserve?

  1. innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
  2. Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette)Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.
    Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.
  3. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

2) DIRITTO ALLA SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE
I candidati con disabilità personale (art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) hanno diritto alla scelta prioritaria della sede. Tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Esempio: sono disponibili 30 posti per le assunzioni da ADSS. Se la persona interessata si trova in posizione 30, allora sceglierà per prima rispetto agli altri 29 anche se il suo punteggio è inferiore; se, invece, la persona si trova al 31° posto, non avrà alcuna precedenza (e non verrà nemmeno assunta), semplicemente perché non rientra nel contingente dei nominati.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede. Tra l’altro, come precisa la stessa circolare supplenze, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno invece scegliere su tutto il territorio della provincia. Purtroppo, dobbiamo segnalare, ancora una volta, che se l’UST di Foggia (ma in generale tutti gli uffici provinciali della Puglia – ordine del Direttore Generale ?) hanno omesso di pubblicare i tabulati relativi alla situazione delle riserve che, se resi pubblici, avrebbero sicuramente contribuito a dare chiarezza e trasparenza alle operazioni di nomina si annuali che per il ruolo.

VEDI LA NOTA UST BARI