Il Ministro Bianchi, sconfessato dal Senato, se avesse un minimo di rispetto per la sua funzione e i suoi convincimenti, anche se a pochi giorni dalla cessazione dalla carica a seguito delle elezioni, dovrebbe avere il buon senso di dimettersi ma, si sa, le dimissioni non sono in uso nel nostro panorama politico.
Infatti, la Commissione Senato ieri, in sede di conversione in legge del decreto legge 115, meglio noto come decreto aiuti bis, ha cassato la norma, fortemente voluta dal ministro Bianchi, con cui si introduceva, seppur fra 10 anni (!), il cosiddetto “docente esperto”.
A dire il vero, il Senato, per dare un contentino al Ministro, nel cassare la norma, si è anche preoccupato di lasciare spazio a futuri interventi incentivanti il personale docente introducendo la figura del docente “stabilmente incentivato”.
La modifica è, di fatto, più nominalistiche che sostanziale anche se in due o tre punti il Senato è intervenuto in maniera più decisiva.
Per esempio si è introdotta l’idea di istituire una vera e propria progressione di carriera che, a regime, dovrà essere precisato in sede contrattuale. E che si possa aprire ad una possibile “carriera professionale” viene detto in modo esplicito.
TESTO DEL DECRETO LEGGE 115 | TESTO APPROVATO DAL SENATO |
I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. | I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. |
Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a8mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. | Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a8mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. |
In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione | In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di carriera di cui al primo periodo si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: |
Nel frattempo, dobbiamo anche evidenziare che “il pastrocchio” del Senato ha visto successivamente delle dichiarazioni rese da alcune forze politiche (non le citiamo perchè riteniamo che , alla vigilia delle elezioni, sia corretto astenersi a facili strumentalizzazioni) con cui si riservano, “una volta al governo”, di cassare o rivedere totalmente la norma “pasticciata” e frutto di compromessi.