In questi giorni molti iscritti ci chiamano per chiedere chiarimenti in ordine a una eventuale proposizione di richiesta da avanzare al Dirigente Scolastico (alcune addirittura al Ministero) per ottenere ricalcolo progressione carriera.
Tale iniziativa, posta in essere da talune organizzazioni sindacali, che farebbero bene ad affrontare questioni e problemi legati al rinnovo contrattuale, reclutamento, mobilità e tutela dei lavoratori, sarebbe tesa a recuperare l’anno 2013 che non è conteggiato come anno di servizio nel calcolo degli anni utili al passaggio da una classe all’altra nelle fasce stipendiali.
E, prima di addentrarci nell’argomento, desideriamo, in linea generale, mettere in guardia coloro che firmano procura e mandato di rappresentanza a legale ovvero procura alla stessa organizzazione sindacale per le successiva azione legale; tanto perchè che il conferimento di un mandato espone l’interessato ad essere, poi, invitato a liquidare il tariffario previsto dall’ordine forense per il compenso dovuto e questo, a prescindere da “presunti” accordi verbali o informali intervenuti con coloro che hanno acquisito la procura ad agire.
D’altra parte, ci giunge anche voce che, con l’adesione alla iniziativa, si chiede anche l’iscrizione al sindacato il che comporta, una volta che si vuole per esempio disdire la delega sindacale, il rischio di essere chiamati a rifondere il costo del ricorso secondo tariffe definite dall’ordine forense.
Venendo ora alle continue richieste di chiarimento in merito alla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013, quale anno utile ai fini della progressione di carriera, vediamo di chiarire di cosa si tratta.
Con la legge n. 122/2010 fu stabilito (attenzione con provvedimento legislativo) che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono da considerare utili ai fini della progressione economica per il passaggio fra le varie classi di stipendio, (disposizioni avviate dal Governo Berlusconi-Tremonti continuate dai successivi governi in particolare dal Governo Monti.
In seguito a ulteriori disposizioni legislative interventute, nel 2012 fu recuperato questo blocco relativamente, però, agli anni sino al 2012, per cui ne è sempre rimasto fuori l’anno 2013.
Tanto è vero che se esaminiamo il provvedimento di ricostruzione di carriera troveremo sempre indicato che l’anno 2013 non è utile ai fini della progressione. Ciò comporta che se si vantano 10 anni di servizio, ai fini della carriera vengono conteggiati 9 anni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (non quindi il blocco della progressione bensì la mancata sospensione della contrattazione…)
A seguito della sentenza, pubblicata nella G.U., dal 30.7.2015, sono venuti meno gli effetti conseguenti al blocco per gli anni 2011 e 2012, purtroppo però non per l’anno 2013, nè quelle stesse OO.SS. che oggi si preoccupano di attivare azione legale, hanno avviato procedure in sede contrattuale (l’unica sede deputatata al superamento della problematica) per il recupero di detto anno di servizio.
In questi anni, dal 2014 in poi, sono state attivate numerose iniziative lgali da parte di alcune cosiddette OO.SS. rappresentative, la maggior parte delle quali sono risultate perdenti poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.
La sentenza, invece, della Corte Costituzionale n. 178/15, che viene citata nelle suddette proposte di azione legale, ha sancito l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma non ha affermato nulla sul tema del recupero dello scatto 2013 . Ne consegue che un’azione giudiziaria volta al recupero, ai fini della carriera, dell’anno 2013 sia alquanto teorica anche alla luce del fatto che nel frattempo sono già stati firmati dalle stesse OOSS rappresentative ( e che ora sbandierano ai quattro venti il ricorso) ben due rinnovi di contratti nazionali .
Come FLP SCUOLA FOGGIA, che non fondiamo il nostro consenso sull’attivazione di “iniziative legali temerarie” (che hanno fatto la fortuna di talune OO.SS con ovvi riflessi, poi, sulla possibilità di svincolarsi da tale obbligo…..), tant’è che la proposizione delle azioni giudiziarie se non condivise dal nostro ufficio legale non vengono intraprese, vuoi per serietà sindacale vuoi per non illudere gli iscritti e, in via generale, tutto il personale della scuola.
Da ultimo, ma certamente non meno importante, ci teniamo ad evidenziare che un eventuale ricorso, non suffragato da adeguate motivazioni giuridiche, potrebbe comportare, in caso di soccombenza, anche il pagamento di spese legali poste dal Giudice a carico dei ricorrenti.
Ciò posto, comunque, al fine di fornire l’assistenza, fermo restando quanto sopra esposto, coloro che volessero intraprendere in ogni caso una preliminare azione legale, devono innanzi tutto procedere a produrre diffida (che non comporta eventuali responsabilità o altra rivalsa nè tanto meno mandato legale) e, in seguito, si andranno a valutare se ricorrono o meno i presupposti per la proposizione di eventuale azione legale innanzi al Giudice Ordinario.
Tanto si doveva per amore di verità e per rispetto del personale della scuola
Si allega a tal fine modello di diffida da consegnare a scuola di titolarità ovvero inviare via pec.
ATTO DI DIFFIDA-PROGRESSIONE DI CARRIERA