DOCENTI GIA’ DI RUOLO CHE HANNO RICEVUTO O STANNO RICEVENDO ALTRA PROPOSTA DI ASSUNZIONE DA DIVERSE GRADUATORIE IN CUI SONO INSERITI (GAE O GRADUATORIE CONCORSUALI: OCCORRE FARE ATTENZIONE- IMPORTANTE- AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE ORE 22 DEL 19 LUGLIO 2023

Molti docenti, già di ruolo, essendo presenti in GAE OPPURE NELLE GRADUATORIE DI MERITO DI ALTRA TIPOLOGIA DI POSTO RISPETTO A QUELLO ATTUALMENTE RICOPERTO, STANNO RICEVENDO SULLA PROPRIA MAIL PROPOSTA DI ASSUNZIONE CUI SI CHIEDE DI DARE O MENO ESITO.

SU TALE ULTIMO ASPETTO, INTENDIAMO RICHIAMARE L’ATTENZIONE DI TALI DOCENTI E SPIEGHIAMO I MOTIVI

Le immissioni in ruolo ordinarie. come è noto, avvengono utilizzando, per il  50% dei posti vacanti e disponibili, le graduatorie GaE e, per il 50% utilizzando le graduatorie regionali –  GM –

I docenti ivi inclusi, se rientrano nella convocazione, ed hanno ricevuto avviso mediante la procedura informatizzata del Ministero, possono produrre  la prima istanza finalizzata, se inclusi in GM, alla scelta della provincia nell’ambito regionale e, successivamente, se nominati, scelgono per la provincia di assegnazione la sede scolastica.

Chi, invece, è incluso in GAE sceglie ovviamente la provincia ove risulta incluso e indica le scuole ove intende essere assegnato in ordine preferenziale.

Si ricorda che per le sedi scolastiche scelgono prima gli inclusi in GM e poi in GAE. 

La convocazione da parte degli USR (vedi sopra in merito agli Avvisi), per la presentazione della prima domanda, comprenderà un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie. Per la seconda istanza, invece, saranno convocati i soli aspiranti che hanno avuto assegnata la provincia e la classe di concorso/posto di assunzione all’esito della prima domanda (quindi la certezza dell’assunzione si ha soltanto se si è convocati per la seconda istanza).

Ciò premesso, vogliamo richiamare l’attenzione per i docenti già di ruolo non interessati a un contratto a tempo indeterminato

I docenti già assunti in ruolo hanno diritto a partecipare anche alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/24, qualora inseriti in una o più graduatorie di assunzione (ad esempio in una o più GM), con l’avvertenza che ci sono EFFETTI NON TRASCURABILI E SU CUI OCCORRE FARE ATTENZIONE-

VEDIAMO Il CASO:

  1. DOCENTE CHE RICEVUTA LA PROPOSTA NON NON PRESENTA LA DOMANDA E VIENE INDIVIDUATO COME AVENTE TITOLO ALLA NOMINA                    In questa eventualità avrà assegnati d’ufficio la provincia e classe di concorso/tipo di posto. Infatti,  i vari UUSSRR hanno chiarito che qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2023/24. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso.

Appare evidente che il docente già a tempo indeterminato, qualora incluso nelle varie graduatorie di assunzione, se non presenta domanda ed è in posizione utile, verrà nominato d’ufficio (o meglio all’esito della prima fase, avrà assegnati d’ufficio provincia/classe di concorso/posto) e decadrà dall’attuale ruolo

ALLORA E’ IMPORTANTE CHE CHI NON E’ INTERESSATO ALLA NOMINA E VUOLE CONSERVARE L’ATTUALE RUOLO DEVE PROCEDERE A: 

  • accedere alla compilazione della prima domanda (quando sarà il suo turno di nomina; qualora inclusi in più graduatorie, se le stesse non vengono trattate nel medesimo turno di nomina, deve ripetere quanto detto);
  • giunto alla sezione relativa alla scelta delle preferenzeesprimere rinuncia per tutte le province/classi di concorso/posto cui ha titolo, con la conseguenza che sarà depennato dalla relativa graduatoria (quindi non potrà più essere assunto in ruolo da tale graduatoria, cosa che poco importa, considerato che tale operazione va effettuata da chi non è interessato alla nuova assunzione a tempo indeterminato).

E’ BENE PRECISARE CHE, COME AL SOLITO,

  • Tale indicazione non è riportata negli avvisi relativi alle immissioni in ruolo di tutte le regioni. Al riguardo manca un’indiazione ministeriale unitaria. Il consiglio è quello di interfaccarsi con l’USR di riferimento. 
  • SI BADI BENE CHE CIO’ non riguarda in ogni caso i docenti che quest’anno hanno ancora un contratto a tempo determinato (assunti da straordinario BIS o da GPS I fascia), in quanto non ancora in possesso di un contratto a tempo indeterminato,

Ovviamente, i benefici derivanti dal superamento di un concorso, come ad esempio l’attribuzione dei punti per la mobilità ovvero per la graduatoria interna di istituto (nel caso di concorsi ordinari per esami e titoli) oppure il conseguimento dell’abilitazione (vedi ordinario 2020), non si perdono con il fatto di non partecipare alle immissioni in ruolo.

AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE : ORE 22 DEL 19 LUGLIO 2023

Ad ogni buon fine possiamo far presente che, tenendo conto di quanto indicato dallo stesso MIM nel  sito ISTITUZIONALE, in ogni caso,  il docente di ruolo che abbia accettato altra nomina in ruolo su diverso posto può, una volta ricevuta comunicazione di nuova assunzione procedere a:

  1. rinunciare alla assegnazione della nomina in quanto la provincia assegnata non è di suo gradimento;
  2. laddove sia assegnata la provincia, anche se la stessa è stata prescelta, ma l’assegnazione successiva della scuola in detta provincia (scelta o assegnata d’ufficio, non è di suo gradimento, comunque rinunciare al nuovo ruolo.
  3. non è da ritenersi “obbligatorio” l’adempimento relativo all’obbligo di rinunciare alla nomina in quanto, IN MANCANZA, scatta l’assegnazione d’ufficio della provincia con conseguente perdita dell’attuale ruolo. Tale indicazione di alcuni USR è errata.

Tale chiarimento è anche contenuto nell’AVVISO DEL MINISTRO OVE E’ PRECISATO CHE” L’aspirante individuato in fase UNO (PROVINCIA) o assegnato in fase DUE (SCUOLA) potrà effettuare la rinuncia all’individuazione o all’assegnazione eventualmente ottenute. La funzione sarà attivabile semplicemente cliccando un apposito link presente nella comunicazione di avvenuta individuazione o di avvenuta assegnazione. In particolare, per la fase 1, l’aspirante ha la possibilità di comunicare la rinuncia fintanto che non abbia già inoltrato istanza per l’assegnazione della sede e/o fintanto che l’Ufficio non abbia provveduto, per i trattati d’ufficio, alla prenotazione dell’elaborazione di fase 2 (assegnazione sede). Inoltre, per la fase 2, l’aspirante ha la possibilità di comunicare la rinuncia fintanto che l’Ufficio non abbia provveduto alla prenotazione della registrazione delle assegnazioni a Fascicolo del Personale. Entrambe le modalità di rinuncia saranno attive solo fino al 31 agosto 2023 (compreso) ovvero fino all’effettivo avvio dell’A.S.

Ciò rilevato, si precisa che la procedura informatizzata (rinuncia DIRETTA) offre una modalità diretta per comunicare le rinunce anche al fine di permettere subito le surroghe e di individuare i posti per le nomine di supplenza. Sul piano strettamente giuridico  la decadenza dal vecchio ruolo e la decorrenza del nuovo contratto si ha solo con l’assunzione in servizio nel nuovo ruolo, motivo per cui in ogni caso entro il 31 agosto il docente interessato anche con comunicazione scritta all’USR e ALL’UST COMPETENTE PUO’ SEMPRE COMUNICARE LA RINUNCIA ALLA NUOVA IMMISSIONE IN RUOLO SENZA DECADERE DAL VECCHIO RUOLO.