IMMISSIONE IN RUOLO PERSONALE ATA: DOMANDA ONLINE DAL 7 AGOSTO 2023

Il Ministero dell’Istruzone e del Merito (MIM) ha pubblicato, con nota la nota di accompagnamento – clicca per scaricare m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0046755.02-08-2023   ha trasmesso il D.M.n. 150 del 28 luglio 2023- clicca per scaricare m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000150.28-07-2023 concernente le immissioni in ruolo del personale ATA.

Le immissioni in ruolo autorizzate sono 10.913 unità (da cui detrarre i posti autorizzati- circa 1000- del profilo di DSGA per il quale non vi sono graduatorie in atto) 

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

Per i profili professionali del personale ata le immissioni in ruolo sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2022/2023 (c.d. graduatorie 24 mesi) aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.

A decorrere dal 7 Agosto 2023 saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Sarà cura degli uffici provinciali, mediante appositi avvisi determinare i soggetti iscritti nelle varie graduatorie permanente chiamati a produrre domanda online

IL MIM  rende disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, per l’a.s. 2023/2024.

A differenza del personale docente le sedi assegnate al personale nominato per l’a.s. 2023/2024 è una sede provvisoria per cui occorrrà produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2024/2025 per vedersi assegnata la sede definitiva.
Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi) manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.É stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina; ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.

NB: All’apertura di ogni turno di convocazione, i candidati riceveranno, direttamente dal sistema informatico, un avviso tramite mail.

La rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma, ovvero la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda e l’assegnazione eventuale della sede, oppure la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione di ufficio per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti ATA, equivalgono a rinuncia. Inoltre tutti rientranti nelle casistiche elencate perderanno la possibilità di stipulare rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti “24 mesi” nell’anno scolastico in corso

Quanto alle conseguenze, ne deriva che:

  • L’aspirante rinunciatario potrà essere convocato, per lo stesso anno scolastico, solo dalle graduatorie d’istituto.
  • La rinuncia alla proposta di assunzione determinerebbe la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti anche per l’anno scolastico successivo. Tale sanzione non può essere applicata nell’anno scolastico successivo perché le graduatorie permanenti hanno validità annuale (cfr. 7 comma 1, Punto A), 1), del D..M. 430/2000).

Tutti gli aspiranti dovranno monitorare costantemente il sito dell’ambito territoriale di riferimento (ex provveditorato) al fine di prendere visione delle ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell’istanza. 

Tabella-ripartizione-regionale-contingenti-nomine-in-ruolo-Ata-a.s.23.24-