CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI : RINUNCE E/O ABBANDONO DELLA NOMINA- EFFETTI
Per rispondere a quesiti che ci sono stati sottoposti, relativiamente agli effetti conseguenti alla rinunica alla supplenza annuale, dopo che la stessa sia stata conferita dall’UST di competenza, ovvero abbandono dal servizio dopo assunzione, si forniscono i seguenti chiarimenti:
DOCENTE INSERITO IN GPS O GAE
- MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA OVVERO MANCATA INDICAZIONE DI ALCUNE SEDI NELLE PREFERENZE NEL MODULO DOMANDA SUL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO : Nel primo caso, ossia il docente non produce alcuna istanza, ha diritto ad ottenere le supplenze (brevi o annuali) dalle sole graduatorie di istituto. Nel caso in cui, viceversa, non indica alcune sedi o tipologie di posto, si può verificare il caso che l’algoritmo predisposto dal MIN individui il docente, secondo il posto occupato in graduatoria, destinatario di nomina ma, non trovando espresse la sede/i scolastiche all’atto disponibili, considera il docente quale rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Il docente non potrà partecipare a successivi turni di incarico annuale per disponibilità sopravvenute (anche se abbia indicato tali sedi nella domanda) e mantiene il diritto ad ottenere supplenze da graduatorie di istituto.
- MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO OVVERO COMUNICAZIONE DI RINUNCIA DOPO IL CONFERIMENTO DI NOMINA CONFERITA DALL’UST COMPETENZE: In questo caso, sia che si rinunci con comunicazione all’UST o alla scuola, sia che non assuma servizio entro il termine fissato dal competente ufficio provinciale, il docente perde il diritto di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto. - ABBANDANO DAL SERVIZIO DOPO L’ASSUNZIONE: In questo caso si verifica la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Appare evidente che per il corrente anno si perde il diritto limitatamente all’a.s. 2023/2024 in quanto dal 2024/2025 le graduatorie si aggiornano con una nuova vigenza biennale Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.