FINALMENTE IN G.U. IL DPCM CON CUI SI DA AVVIO ALLA PROCEDURA PER L’INDIZIONE DEI BANDI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

Dopo tanti annunci, finalmente il Governo ha provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso Dcpm 60 CFU.

Questo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato lo scorso luglio, definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti.

CHI POTRA’ PRODURRE DOMANDA

  • docenti in possesso di un titolo idoneo per l’insegnamento nella classe di concorso interessata, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificate dadl DM 259/2017 (quindi laurea magistrale comprensiva degli eventuali CFU integrativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso oppure, nel caso degli insegnanti tecnico pratici, diploma tecnico o professionale ITP).
  • studenti che stanno frequentando il corso di laurea magistrale che non hanno ancora acquisito il titolo di studio o coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, purché questi ultimi abbiano già conseguito almeno 180 CFU. 

RETTA PREVISTA 
Il DPCM stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
  • I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

QUANTI POSTI PREVISTI A BANDO 
Il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.

Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto

  1. dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
  2. del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
  3. dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
  4. delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .

Il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato.

Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell’università e della ricerca, indicano, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.

Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto o del Ministro dell’università e della ricerca.

L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

PRIMA APPLICAZIONE 
In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati si concludono entro il 31 maggio 2024. A tal fine, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.

I percorsi da 30 CFU rivolti a coloro che intendono partecipare al concorso senza abilitazione devono concludersi entro il 28 febbraio 2024.

RISERVA DI POSTI
Per i primi tre cicli, è prevista una riserva di posti per coloro che sono titolari, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei corsi, di un contratto di docenza in una scuola statale, paritaria o IeFP:

  • del 45%  per il primo ciclo dei corsi di formazione e
  • del 35% per il secondo e il terzo ciclo

La riserva viene calcolata sul totale dellofferta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o Istituzione AFAM.

Con riguardo alla riserva suddetta, il 5 per cento è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.

RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU GIA’ CONSEGUITI
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti

  • 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. 

Secondo le Linee Guida si possono riconoscere:

  • Al massimo 12 CFU per l’area di scienze dell’educazione e didattiche disciplinari
  • al massimo 5 CFU per il tirocinio
  • eventuali CFU per il dottorato

STRUTTURA DEL PERCORSO ABILITANTE DA 60 CFU
I percorsi consistono in 60 CFU/CFA di cui:

  • 10 CFU/CFA in area pedagogica
  • 20 CFU/CFA di tirocinio di cui
    • 15 di tirocinio diretto
    • 5 di tirocinio indiretto
  • 3 CFU/CFA di formazione inclusiva con BES
  • 3 CFU/CFA di area linguistico-digitale
  • 4 CFU/CFA di discipline socio-psico-antropologiche
  • 2 CFU/CFA di metodologie didattiche 
  • 16 CFU/CFA di didattica della discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)
  • 2 CFU/CFA di legislazione scolastica

Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI
Le attività formative sono regolate dall’art. 2-bis comma 1 del Dlgs 59/2017, ovvero: “I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque  non  superiore  al  20  per cento del totale”.

TIROCINIO
Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor di cui all’art. 10, prevede la compilazione e la discussione dell’ E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

PROVA FINALE DEL PERCORSO ABILITANTE
La prova finale del percorso consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi e situazioni problematiche verificatesi durante il tirocinio.

La lezione simulata ha la durata massima di 45 minuti e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva delle scelte contenutistiche e didattiche.

Entrambe le prove vengono superate con un punteggio di almeno 7/10.

Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

PERCORSO PER I DOCENTI CHE HANNO GIÀ CONSEGUITO I 24 CFU
Coloro che hanno già conseguito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (ai sensi del DM 616/2017) entro il 31/10/2022 potranno partecipare ai concorsi banditi fino al 31/12/2024.

Qualora risultino vincitori sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e seguire il percorso formativo da 36 CFU volto al completamento della formazione abilitante.

Se il percorso formativo è superato con successo, firmeranno un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno l’usuale anno di prova.

PERCORSO PER CHI INTENDE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:

  • 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.Tali CFU possono essere svolti anche mediante modalità telematichecomunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.

I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:

  • in una prova scritta
  • in una lezione simulata

che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

In questo caso, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Tali percorsi, che ribadiamo possono essere svolti interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

SOGGETTI CHE EROGANO I CORSI
I corsi saranno erogati dalle Università e istituzioni AFAM che si organizzano anche in forma aggregata sotto forma di Centri Multidisciplinari che si accrediteranno presso il MUR sulla base di requisiti fissati dal DPCM e controllati dall’ANVUR.

I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura stabilita dal DPCM

SCARICA IL DPCM PUBBLICATO: DPCM DEL 25 SETTEMBRE 2023