Non appena pubblicato il DPCM relativo ai nuovi percorsi abilitanti per l’accesso all’insegnamento, si sono subito rincorse notizie contrastanti sull’imminenza dei relativi bandi da parte dell’Università. A tal fine riteniamo di fare chiarezza in ordine alla tempistica di indizione dei predetti bandi, diversificati in ragione della tipologia e dei soggetti destinatari- CLICCA E SCARICA PRECEDENTE NOSTRO NOTIZIARIO –
—- A CHI SONO RIVOLTI I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
- Docenti che aspiranto ad accedere nella scuola secondaria di primo e secondo grado
— FONTE NORMATIVA
- Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla legge 79/2022
— TIPOLOGIA DI PERCORSI
- Conseguimento abilitazione da 60 CFU: A regime dal 2025, sino al 31.12.2024 i concorsi si svolgono secondo le vecchie regole dal 1.1.2025 per partecipare ai concorsi occorre l’abilitazione
- Percorsi abilitanti da 30 CFU: Destinatari docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
- Percorsi per fase transitoria abilitanti da 30 CFU riservati ai docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- Percorsi per fase tansitoria da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
- Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione: a) Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica. b) Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecpa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA c) Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
— STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI
I diversi percorsi abilitanti avranno una struttura diversificata in ragione della tipologia di accesso. Il DPCM appena pubblicato definisce, per l’appunto sia il contenuto che la struttura dei vari percorsi abilitanti.
In particolare:
IL PERCORSO DA 60 CFU
Avrà la seguente organizzazione didattica:
- 10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
- 15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.
- 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto
- 3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale)
- 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale
- 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche
- 18 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.
- I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.Non solo, saranno diversi rispetto alle rispettive classi di concorso. Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.Il regime transitorio è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale.
- Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti
- 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.
- I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A.
Da quanto detto appare evidente che per l’organizzazione di tali attività occorrerrano sicuramente alcuni mesi.
— ACCREDITAMENTO INIZIALE
A organizzare i percorsi abilitanti saranno i centri multidisciplinari individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I centri multidisciplinari possono essere costituiti anche in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM. In questo caso è presente un’istituzione capofila.
I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR (l’agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario), sulla base dei requisiti e della procedura prevista dal DPCM.
Questo significa che non tutte le università\istituzioni AFAM potranno attivare i suddetti corsi ma sarà necessario richiedere l’accreditamento al MUR e rispettare i requisiti e la procedura prevista.
— REQUISITI RICHIESTI
Sono requisiti di sede:
- la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;
- la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e i Direttori
Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:
- la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
- il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
- l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
- l’offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A del DPCM.;
- l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
- un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
- l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili
Se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Università o tra più Istituzioni AFAM ovvero tra Università e Istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d’intesa contenente l’indicazione dell’istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti suddetti.
— EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ANVUR
L’ANVUR pubblica le Linee guida per la valutazione dei requisiti di cui all’elenco precedente, lettere da c) a g). Il DPCM pubblicato prevede che l’ANVUR avrebbe dovuto pubblicare, entro il 15 settembre 2023, le Linee Guida per la valutazione dei requisiti dei percorsi. Si attende quindi la pubblicazione a giorni.
— PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO
Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca e all’ANVUR. Il Ministero dell’università e della ricerca, entro 10 giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti.
Entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, lettere da c) a g), avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM.
Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni. Passeranno quindi al massimo 60 giorni tra la domanda e l’accreditamento.
— VALUTAZIONE PERIODICA
L’ANVUR, anche avvalendosi dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L’attività di cui al presente comma verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il Profilo di cui all’allegato A.
Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale, anche in collaborazione con la Scuola di alta formazione dell’istruzione. L’attività di valutazione periodica è, altresì, effettuata nell’ambito dell’accreditamento periodico della sede di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
Ai fini dell’accreditamento periodico, l’ANVUR si basa anche sui dati, per ogni Centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell’istruzione e del merito ovvero dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione.
— TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE DEI CORSI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, può partire ufficialmente la procedura di accrditamento dei centri (università ed istituzioni AFAM) e l’attivazione dei corsi. Il primo passo dovrebbe essere la pubblicazione delle Linee Guida dell’ANVUR per la valutazione dei requisiti (secondo il DPCM sarebbe dovuta avvenire addittura entro il 15 settembre).
Entro 10 giorni, entro dieci giorni dalla data di adozione del DPCM, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.
La procedura di attivazione dei corsi prevede quindi degli adempimenti iniziali che richiederanno in ogni caso almeno 2/3 mesi.
— QUANTI SARANNO AMMESSI AI PROSSIMI CORSI ABILITANTI ?
La domanda che tutti si pongono, fra le tante, quale sarà il numero di docenti che saranno ammessi ai percorsi abilitanti e come si accederà. In proposito, il DPCM prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.
Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:
- dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
- delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .
Il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato.
Per il corrente anno, in ogni caso, stante l’esigenza di reclutare il personale docente in applicazione del PNRR, viene previsto che entro 10 giorni dalla data di adozione del DPCM, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.
Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell’università e della ricerca, indicano, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.
Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto o del Ministro dell’università e della ricerca.
L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.
— DOCENTI GIA’ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE
I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:
- 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.Tali CFU possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.
I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:
- in una prova scritta
- in una lezione simulata
che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.
In questo caso, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.
Tali percorsi, che ribadiamo si svolgeranno interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.