PERSONALE IMMESSO IN RUOLO DAL 1.9.2023 O CHE HA SUPERATO IL PERIODO DI PROVA IN PARI DATA: ADEMPIMENTI

Si fa presente che il personale docente ed ata che è stato immesso in ruolo nel corrente anno scolastico ovvero che ha superato il periodo di prova con pari decorrenza (essendo stato immesso in ruolo il 1.9.2022) è chiamato ad effettuare alcuni adempimenti.

  • PERSONALE IMMESSO IN RUOLO DAL 1.9.2023

 

  • Presentazione dichiarazione dei servizi 

E’ obbligo del personale immesso in ruolo presentare la Dichiarazione dei servizi di cui all’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Infatti, detto articolo precisa che: “Il dipendente statale, all‘atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La  dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

A quanto detto, dobbiamo aggiungere che il dirigente scolastico nell’emanare, l’anno successivo, il decreto con cui dispone  la conferma in ruolo, dovrà precisare che il dipendente ha reso la dichiarazione di cui all’art.145 del DPR 29.12.1973, n.1092. Nella dichiarazione il dipendente dovrà  riportare i  servizi di ruolo e non di ruolo prestati nello Stato o altri Enti pubblici, nonché i periodi di servizio militare e di studio.

La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, anche se negativa, cioè anche se il dipendente non ha servizi da dichiarare.

La Dichiarazione dei servizi va compilata entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio (per i docenti neoimmessi in ruolo quindi deve essere prodotta entro il 30 settembre o comunque 30 giorni decorrenti dalla presa di servizio). Tale termine non è perentorio ma va comunque rispettato e tenuto in considerazione perchè la scuola potrebbe diffidare il docente ad effettuare l’adempimento.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.

La dichiarazione dei servizi viene effettuata in modalità telematica attraverso il portale di Istanze On Line, in cui sono riportati, nella maggior parte dei casi già i:

  • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
  • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ata;
  • periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
  • periodi lavorativi prestati presso le università;
  • periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;
  • periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.

L’adempimento in parola non è richiesto per i docenti che hanno ottenuto la supplenza annuale finalizzata al ruolo, detti docenti presenteranno la dichiarazione dal 1.9.2024. 

Ai docenti che presentano la domanda di ricostruzione carriera (sempre in modalità telematica) viene, infatti, richiesto se abbiano già presentato il modello cartaceo della Dichiarazione dei servizi oppure se si avvalgono della compilazione on line.

Dunque la dichiarazione dei servizi online è funzionale alla presentazione della domanda di ricostruzione di carriera.

  • PERSONALE ASSUNTO IN RUOLO 1.9.2023 E CHE HA SUPERATO PERIODO DI PROVA

 

  • Presentazione domanda di ricostruzione di carriera

Il personale di ruolo che è stato confermato dal 1.9.2023, per aver superato il pescritto periodo di prova, nel PERIODO COMPRESO DAL 1.9.2023 AL 31.12.2023 è chiamato a produrre la domanda di RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI NON DI RUOLO PRESTATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

Detta domanda è intesa ad ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato (annuali e temporanei) sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.

La domanda può essere prodotta solo nel sopra indicato periodo, trascorso il quale viene rinviata la presentazione al successivo anno.

Quali gli effetti’ della mancata presentazione ?

Premesso che la scuola una volta ricevuta la domanda, dovrà,  entro il mese di Febbraio del 2024, emettere il relativo provvedimento (è un obbligo), nel caso in cui si presenta tardi la domanda, il provvedimento di ricostruzione slitterà di un anno o più con l’effetto di non ottenere,  eventualmente spettante, l’aggiornamento dello stipendio.

Inoltre, ricordiamo che il diritto agli arretrati si prescrive trascorsi 5 anni dalla conferma in ruolo mentre il diritto ad ottenere il riconoscimento si prescrive dopo 10 anni dal 1.9.2023