l Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 che disciplina i termini e le modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola, esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione.
Le tematiche da sottoporre al Consiglio sono determinate dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque consiglieri vincolati all’approvazione del Consiglio stesso.
- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
- 1 per la scuola dell’infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. A tal fine, verrà inviata formale comunicazione in relazione alla necessità di procedere di volta in volta all’individuazione del suddetto rappresentante.
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo. Può esercitare il diritto all’ elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
Spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Ildiritto di voto si esercita presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni.
Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
I docenti con incarico di presidenza esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l’istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti.
I docenti esercitano l’elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.
L’elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca e di lingua slovena e della Valle d’Aosta, nelle quali non c’è distinzione tra le varie componenti.
Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata elezionicspi@postacert.istruzione.it da uno dei firmatari alla CEC, entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati con la sede centrale. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.
Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale (Allegato 1, Parte seconda – Operazioni di votazione: 3. Fatti notevoli intervenuti).
Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).
Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne sigillate quante
sono le componenti da eleggere.
Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il presidente, o altro componente del seggio elettorale, consegna la scheda a ciascun elettore all’atto della votazione.
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda e mediante l’indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per lettera né per interposta persona. I soggetti la cui disabilità impedisca l’esercizio personale del voto possono servirsi dell’ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché quest’ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale evenienza viene fatta constatare con annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).
Alle ore otto del giorno delle votazioni, alla presenza di tutti i componenti, il presidente apre il seggio.
Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutinatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutinatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutinatori.
Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutinatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti (Allegato 1, Parte seconda).
Le operazioni di votazione sono descritte nel verbale, che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei
punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutinatori.