ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – INCLUSIONE IN GPS PER L’A.S. 2024/25: DOCENTI VINCOLATI POSSONO PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA’ ANNUALE O ACCETTARE SUPPLENZA ANNUALE ?

Il 17 maggio sono stati pubblicati gli esiti alle domande di trasferimento prodotte dai docenti di ruolo (non sottoposti a vincoli e senza deroghe) per il prossimo anno scolastico

Ovviamente, non tutte le istanze sono state accolte per cui si apre l’ulteriore fase della possibilità di produrre domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

A tale procedura, quindi, sono interessati tutti quei docenti che hanno prodotto domanda e non hanno ottenuto trasferimento nonchè coloro che, pur avendo ottenuto il trasferimento non sono stati soddisfatti per la prima sede di preferenza richiesta (che normalmente coincide con il comune di ricongiungimento alla famiglia). 

Si evidenzia, a tal fine, che requisito indispensabile per poter produrre domanda di assegnazione provvisoria, diversamente dai trasferimenti, è quello di potersi ricongiungere a un familiare (coniuge, figli, in mancanza genitori,etc)

Purtroppo, questa possibilità, è preclusa, salvo che non ci siano modifiche nel prossimo CCNI relativo alla mobilità annuale, che dovrà essere sottoscritto fra le cosiddette OO.SS. rappresentative e il Ministero dell’Istruzione, ai docenti “vincolati al permanere nella sede assegnata e a coloro che stanno svolgendo incarico annuale finalizzato al ruolo”

Si tratta, cioè, dei “docenti vincolati” che sono  quelli che sono stati immessi in ruolo lo scorso anno dalle graduatorie dei concorsi o dalle GAE, con decorrenza giuridica ed economica 2023/24.

Per questi docenti, la norma non prevede la possibilità di produrre domanda di trasferimento per il 24/25, 25/26 e 26/27, salvo alcune eccezioni.

Infine, sono vincolati anche i docenti assunti quest’anno dalle GPS di prima fascia sostegno sul relativo posto  e i docenti assunti dal concorso straordinario bis, che hanno stipulato un contratto a tempo determinato al 31 agosto 2024.

I docenti neoimmessi in ruolo, tranne quelli che rientrano nelle deroghe, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per scuole della stessa provincia in cui sono titolari (sempre che ricorrano le condizioni di ricongiungimento a familiare) mentre per loro non è prevista l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

In definitiva, allora, per coloro che sono stati assunti con incarico a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 e che già non hanno potuto  presentare domanda di trasferimento/passaggio provinciale e interprovinciale (salvo le deroghe concesse dal CCNI) non potranno nemmeno produrre istanza di  utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale prima di tre anni, mentre, ribadiamo, possono, invece, presentare (durante i tre anni di blocco) istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità, oltre a poter accettare supplenze, previo superamento dell’anno di prova).

Il nuovo CCNI relativo alla mobilità annuale, alla luce di quanto sopra detto, dovrà introdurre le deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Si dovrà, prima di dare una risposta definitiva, aspettare però la sottoscrizione di tale CCNI relativo alla mobilità annuale, circa la possibilità di poter produrre  domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

COSA DIVERSA E’ LA POSSIBILITA’ DI PRODURRE DOMANDA DI INCLUSIONE IN GPS E ACCETTARE EVENTUALE SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO) PER ALTRO POSTO O CLASSE DI CONCORSO

Il docente di ruolo può produrre, infatti,  domanda di inclusione IN GPS, solo per tipologia di posto e classe di concorso diversa da quella di cui è attualmente titolare.

Posta questa precisazione, dobbiamo preliminarmente, far presente che per poter  eventuale accettare nomina annuale occorre aver superato dell’anno di prova, ai sensi dell’art. 3/3 del DM 138/2023, che per l’appunto, prevede che  “….Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.”

Dunque, i suddetti incarichi di supplenza possono essere accettati dal docente di ruolo soltanto dopo lo svolgimento e il superamento dell’anno di prova, anche al di fuori della regione/provincia di titolarità; questa fattispecie è importante per chi, immesso in ruolo in altra provincia nel 2023/24, non potendo produrre domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, intende comunque sfruttare la possibilità, tramite l’inserimento in GPS , di ottenere supplenza annuale, congelando il ruolo.

I docenti che sono stati immessi in ruolo il 1.9.2023, per l’appunto, il 31 agosto 2024 hanno superato l’anno di prova e, stante l’inclusione in GPS, possono accettare incarico annuale con decorrenza 1.9.2024 (sempre per altra tipologia di posto o diversa classe di concorso rispetto a quella in cui sono di ruolo).

E’ interessante anche precisare, che nel computo dei tre anni necessari a superare il vincolo, in ogni caso si calcola l’anno di prova svolto nella scuola assegnata e, a nostro avviso, anche l’eventuale anno di supplenza dovrà essere computato nel triennio in quanto l’art. 13/5 D.lgs. 297/94 non prevede un servizio effettivo.

Quindi, riprendendo anche quanto detto a proposito della possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, il docente immesso in ruolo dal 1.9.2023 nei  tre anni di vincolo, potrà:

  • accettare supplenze da GPS dopo aver svolto l’anno di prova (valga la precisazione che dovrà inserirsi in GPS per altro posto/classe di concorso/grado di istruzione diversi rispetto a quello di titolarità e che l’inclusione in graduatoria potrà avvenire anche in una regione/provincia diversa da quella della scuola di titolarità)
  • presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi di deroga, che dovranno essere ripresi dal CCNI da sottoscrivere; 

Per una esaustiva disamina della situazione, riportiamo la normativa relativa alla posizione giuridica degli immessi in ruolo dal 1.9.2023, rispetto alla problematica dei vincoli: 

  • art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023):
  • A) Si applica a:
  • docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24.
  • B) Sono esclusi i:
  • docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

EFFETTI DEI VINCOLI: 

  • permanenza nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova.

          POSSIBILITA’ DI DEROGHE: 

  • durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
  • ulteriori deroghe sono quelle indicate all’art. 34 del CCNL 2019/21, recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS-CLICCA del 21/02/2024, riportate nell’OM 30/2024-CLICCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ECCO QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE DAL CCNL 2019/21                                                                                                          
  • Si riportano le possibilità di  partecipazione alle procedure di mobilitàanche durante lo svolgimento del periodo di provaalle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:
  • a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

       1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
      2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui                      al punto 1);          
     3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);               
     4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al                     punto 3);     
   5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di                 cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge n.118/1971.

Le deroghe in questione, ricordiamolo, riguardano sia i docenti assunti in ruolo in via ordinaria, sia i docenti assunti in ruolo da straordinario-bis nell’a.s. 2023/24, sia i docenti sopposti al vincolo triennale a seguito di trasferimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice sintetico distretto sub comunale) oppure di trasferimento o passaggio ottenuto in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) indicate nella domanda, sia i docenti che hanno ottenuto un movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) espresse nella domanda.