IL MIM ANTICIPA I TEMPI E CONVOCA LE COSIDDETTE OO.SS. RAPPRESENTATIVE PER RINNOVARE IL CCNI RELATIVO ALLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA- PRECISAZIONE VALUTAZIONE SUPERAMENTO CONCORSI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sembra voglia far sul serio e anticipa le operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico

Infatti i cosiddetti sindacati rappresentativi sono stati convocati per mercoledì 9 ottobre 2024 per dare avvio alla trattativa sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

Tanto si rende necessario in quanto l’attuale CCNI è scaduto per cui  deve essere rinnovato. 

Sarà vera gloria o si ripeterà quanto successo con le GPS? Staremo a vedere…

Con l’occasione per rispondere ad alcuni quesiti, precisiamo i punteggi (salvo che non si cambi la tabella di valutazione dei titoli) che vengono attribuiiti ai docenti di ruolo per il superamento di concorsi ordinari.

Come è noto, però, la mobilità non si riferisce alle sole domande di trasferimento ma anche alla determinazione delle graduatorie interne di istituto ai fini della individuazione del personale perdente posto.

L’attuale CCNI della mobilità  prevede l’attribuzione di 12 punti per il superamento di concorsi ordinari per titoli e servizi

Precisiamo anche che il punteggio spetta quindi per il superamento di un concorso ordinario di livello pari superiore a quello di appartenenza, in tal senso per ruolo di appartenenza occorre far riferimento 

a) alla scuola dell’infanzia;

b) alla scuola primaria;

c) alla scuola secondaria di I grado;

d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

In conseguenza, si valutano 

  1. Per i docenti della scuola dell’infanzia il superamento del concorso per la scuola dell’infanzia (stesso ruolo) nonché per la scuola primaria e secondaria di I e II grado (livello superiore).
  2. Per i docenti della scuola primaria si valuta il superamento del concorso per la scuola primaria (stesso ruolo) o per la scuola secondaria di I e II grado (livello superiore).
  3. Per i docenti della scuola secondaria di I grado si valuta il superamento del concorso per la scuola secondaria di I grado (stesso ruolo) e II grado (livello superiore).

Non si valutano invece concorsi di livello inferiore. 

Non si valutano inoltre i concorsi straordinari (i concorsi PNRR sono concorsi ordinari!).

Nella mobilità relativa ai  trasferimenti da una scuola all’altra e fra province  e nelle graduatorie interne d’istituto è valutabile un solo concorso.

Se quindi il docente è stato immesso in ruolo in forza di un concorso ordinario, può già contare dei 12 punti in questione.

Diversamente, se l’immissione in ruolo è avvenuta da GPS, GAE o concorsi straordinari, il superamento del concorso ordinario può permettere l’acquisizione dei 12 punti in questione.

Se invece facciamo riferimento ai passaggi di ruolo o di cattedra oltre al primo concorso valutabile 12 punti si valutano anche ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza.

Per ogni concorso ulteriore vengono attribuiti 6 punti.

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