Pubblicata in G.U. la legge 166/2024 con cui si introducono disposizioni per dare attuazione a quanto stabilito dall’Unione Europea in materia di violazione da parte dello Stato Italiano del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato.Molti sono nella scuola i precari che hanno lavorato per più di 36 mesi con contratti a termine, spesso annuali, senza ottenere una stabilizzazione del rapporto di lavoro.A seguito della pubblicazione della legge, quali le iniziative occorre porre in atto per ottenere il ristoro per il danno giuridico ed economico arrecato in ragione del protrarsi per tale stato di precarietà ?La legge appena approvata ha introdotto un’importante occasione per riconoscere e tutelare i diritti di chi ha subito l’abuso di contratti a termine da parte dell’amministrazione pubblica.Infatti, l’articolo 12 di questo provvedimento riconosce al lavoratore precario il diritto di avanzare una richiesta di indennizzo economico, il testo di detto articolo stabilisce che “nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.Ciò detto, quindi, i lavoratori precari, inclusi docenti e personale ATA, possono ora richiedere un risarcimento che va da un minimo di 4 fino a un massimo di 24 mensilità dell’ultimo stipendio.Il vulnus contenuto nell‘art.12 è rappresentato dal fatto che l’indennizzo non sarà automatico, ma andrà richiesto tramite azione giudiziaria.Allora, sarà un giudice, che, esaminando varie situazionui,quali :
- la gravità dell’abuso dei contratti a termine;
- la durata complessiva dei contratti e il loro numero in successione;
- eventuali danni ulteriori dimostrati dal lavoratore, che potranno essere riconosciuti oltre all’indennizzo base.
stabilirà l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere al lavoratore precario.
A tale indennizzo potranno accedere tutti i lavoratori della pubblica amministrazione con almeno 36 mesi di servizio a termine, ovviamente inclusi i docenti e il personale ATA delle scuole.
Attenzione, in questo caso si parla solo di indennizzo e non di stabilizzazione del posto di lavoro.
LA FLP SCUOLA HA GIA’ INTERESSATO IL PROPRIO UFFICIO LEGALE PER L’ESAME DEL TESTO DI LEGGE, AL FINE DI PREDISPORRE NELL’IMMEDIATO UNA SPECIFICA AZIONE LEGALE.
INVITIAMO, PERTANTO, GLI ISCRITTI PRECARI E COLORO CHE, ISCRIVENDOSI ALLA FLP SCUOLA, INTENDONO ADERIRE ALLA INIZIATIVA DI COMPILARE L’ACCLUSO MODELLO DI PRE-ADESIONE E DI RESTITUIRLO CON URGENZA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA info@flpscuolafoggia.it
GLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA DI CASERTA, ROMA,NAPOLI, ISERNA DOVRANNO FAR RIFERIMENTO AI RESPONSABILI SINDACALI FLP SCUOLA DELLE RISPETTIVE PROVINCE
L’INVIO DEL MODULO NON COSTITUISCE FORMALE ADESIONE ALL’AZIONE LEGALE MA SERVE SOLO PER AVERE UN PRIMO ELENCO DI COLORO CHE SONO INTERESSATI ALLA INIZIATIVA