MOLTI DOCENTI CI SOTTOPONGONO I SEGUENTI QUESITI :
- HO GIA’ OTTEMPERATO ALL’OBBLIGO DI PERMANENZA SU POSTO DI SOSTEGNO PER OLTRE 5 ANNI E SONO TRANSITATA A DOMANDA SU POSTO COMUNE. SE RIFACCIO DOMANDA DI PASSAGGIO SU POSTI DI SOSTEGNO SONO DI NUOVO OBBLIGATA AL VINCOLO QUINQUENNALE ?
RISPOSTA: IL RITORNO SU POSTO DI SOSTEGNO COMPORTA NUOVAMENTE L’OBBLIGO DI PERMANENZA SU TALE TIPOLOGIA DI POSTO PER 5 ANNI, NON VENGONO CONTEGGIATI I PRECEDENTI SERVIZI PRESTATI SUL SOSTEGNO.
2. SONO TITOLARE DI POSTO DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA 3 ANNI SE PASSO SU POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO RICOMINCIA IL CALCOLO DEI 5 ANNI ?
RISPOSTA: Il comma 11 dell’art’23 del CCNI sulla mobilità 2019/2020, così dispone “I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio…”
IN SOSTANZA, QUINDI, LA RISPOSTA E’ AFFERMATIVA: L’OBBLIGO DEI 5 ANNI RICOMINCIA NUOVAMENTE SULLA TITOLARITA’ DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO