Dopo l’emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 , il Ministro dell’istruzione ha emanato la nota n. 392 datata 18 marzo 2020 rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai Dirigenti dei vari Uffici scolastici regionali avente contenente le istruzioni operative per la gestione dell’emergenza sanitaria
QUESTE LE INDICAZIONI MIUR
LAVORO AGILE
Si sottolinea che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni. In conseguenza anche le scuole e i Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire sia il funzionamento della didattica a distanza che l’attività amministrativa nella cosiddetta modalità “in remoto”, al fine di limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritenute indifferibili e che necessitano della presenza a scuola del personale.. Spetta, quindi, ai D.S., che ne assume la responsabilità, di individuare, concretamente e non in senso aleatorio e personalistico, le tipologie di attività indifferibili
PERSONALE ATA: SVOLGIMENTO “LAVORO AGILE”
Particolarmente controversa, almeno per chi non è dotato di buon senso e si fa sopraffare da aspetti “burocratici” che mal si conciliano con questo periodo, la gestione dell’attività del personale ATA. Si ribadisce che in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.
Ancora una volta, si deve sottolineare, che per quanto attiene alle ferie pregresse ci si riferisce a quelle elative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). In mancanza di tali presupposti, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
PLESSI SCOLASTICI
Quei plessi scolastici che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento DEVONO ESSERE CHIUSI, per cui solo la sede centrale della scuola, ossia là dove è ubicata la dirigenza e la segreteria, resta aperta, sempre limitatamente alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento delle attività non possono essere effettuate in forma agile.
CONTATTI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA
Il Ministero, in ogni caso, ricorda che deve essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica. Il D.S. comunica, perciò, nelle forme ritenute idonee ed efficaci, i riferimenti telefonici e mail da contattare per le necessità urgenti
CAPITOLO DELLA SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La novità, se così si può dire, dell’articolo 121 del d.l., per quanto attiene alle supplenze brevi conferite in sostituzione del docente titolare assente, consiste nel fatto che, al fine di garantire la continuità didattica e l’attività di insegnamento a distanza messa in essere dal supplente, il relativo contratto di supplenza, anche se il titolare è rientrato in servizio, viene prorogato fino al termine della durata dell’emergenza sanitaria.
In sostanza questo significa che le istituzioni scolastiche potranno prorogare il contratto ai supplenti brevi in servizio anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche\chiusura della scuola, senza dover attendere la ripresa delle lezioni e quindi a prescindere dalla circostanza che il titolare rientri o meno alla ripresa delle lezioni.
Per quanto attiene, viceversa, ai nuovi contratti di supplenza, nei casi di assenza del titolare, essi sono disposti solo dopo aver verificato che il supplenza sia dotato di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”.
In questo caso, il D.S.G.A., su disposizione del D.S., può attivare anche un contratto di comodato d’uso di strumentazioni in possesso della scuola per consentire al supplente di svolgere da casa l’attività didattica a distanza. Tale modalità si estende anche al personale ata. Le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Ricade nella responsabilità del D.S. verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.
ASSISTENTI TECNICI
Aperta la possibilità, per le scuole del primo ciclo, ma le modalità di reclutamento devono ancora essere comunicate, e limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, di sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Ovviamente, si tratterà solo di assistenti tecnici dell’area informatica. Le risorse saranno ripartite con Decreto del Ministro.